Art. 22.
              (Fondo di copertura di rischi su crediti)

  1.   Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  e successive modificazioni,
l'ammontare  del  fondo  di  copertura  di  rischi  su crediti di cui
all'articolo  71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti
per  rischi  su crediti, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio
in  corso  al  1° gennaio 1999, puo' essere trasferito, in tutto o in
parte,  al  fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.
  2.  L'ammontare  trasferito ai sensi del comma 1 e' assoggettato ad
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al
19  per  cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della
determinazione  del  5 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3,
quinto  periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su
crediti.
  3.  L'imposta  di  cui  al  comma  2  e' indeducibile e puo' essere
computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte
in bilancio.
  4.  L'applicazione  dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con
apposito  modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze,
da  allegare  alla  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la
prima  con  scadenza  entro  il  termine previsto per il versamento a
saldo  delle  imposte  sui  redditi  relative al periodo d'imposta in
corso  alla  data di entrata in vigore della presente legge; le altre
con  scadenza  entro  il  termine  rispettivamente  previsto  per  il
versamento  a  saldo  delle  imposte  sui redditi relative ai periodi
d'imposta  successivi.  Sull'importo delle rate successive alla prima
si  applicano  gli  interessi  nella  misura del 6 per cento annuo da
versarsi  contestualmente  al  versamento di ciascuna rata successiva
alla  prima.  Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni  e  i  rimborsi  dell'imposta  nonche' per il contenzioso si
applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.
  5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta
giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono
stabilite  le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente
articolo.
 
          Nota all'art. 22:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87, recante "Attuazione
          della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
          ai  conti  consolidati  delle banche e degli altri istituti
          finanziari,  e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli
          obblighi  in materia di pubblicita' dei documenti contabili
          delle  succursali,  stabilite  in uno Stato membro, di enti
          creditizi  ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
          tale  Stato  membro",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          14 febbraio 1992, n. 37, S.O.:
              "Art.  11  (Riserve di rivalutazione e fondo per rischi
          bancari  generali).  Art.  38 della direttiva n. 86/635). -
          1. Le    riserve    di   rivalutazione   costituite   prima
          dell'applicazione   del  presente  decreto  possono  essere
          indicate    come    sottovoci   della   voce   riserva   di
          rivalutazione.
              2. E'  ammessa  la  costituzione di un fondo per rischi
          bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri
          delle  operazioni  bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei
          prelievi  riguardanti  tale  fondo  e' iscritto in apposita
          voce del conto economico.
              3. Le  disposizioni  del  comma  2 si applicano in ogni
          caso alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei
          gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del
          testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".
              - Per  il  testo dell'art. 71, comma 3, del Testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con il decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917 si
          rinvia alle note all'art. 23.
              - Per  l'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si veda le note dell'art. 16.