Art. 23.
 (Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

  1.  Al  comma  3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di svalutazione dei crediti e
accantonamenti  per  rischi su crediti, ovunque ricorrano, le parole:
"0,50  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,60 per cento" e
le  parole:  "nei  sette  esercizi  successivi" sono sostituite dalle
seguenti: "nei nove esercizi successivi".
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge.
 
          Nota all'art. 23:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  71 del Testo unico
          delle  imposte  sui redditi approvato con il citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
          rischi  su  crediti).  -  1. Le  svalutazioni  dei  crediti
          risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da
          garanzia  assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
          e  dalle  prestazioni  di  servizi  indicate  nel  comma  1
          dell'art.  53,  sono  deducibili  in  ciascun esercizio nel
          limite  dello  0,50  per  cento  del  valore  nominale o di
          acquisizione  dei crediti stessi. Nel computo del limite si
          tiene   conto   anche  degli  eventuali  accantonamenti  ad
          apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati
          in conformita' a disposizioni di legge. La deduzione non e'
          piu'   ammessa   quando   l'ammontare   complessivo   delle
          svalutazioni  e  degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per
          cento  del  valore  nominale  o di acquisizione dei crediti
          risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
              2. Le   perdite   sui   crediti  di  cui  al  comma  1,
          determinate   con  riferimento  al  valore  nominale  o  di
          acquisizione  dei  crediti  stessi, sono deducibili a norma
          dell'art.   66,   limitatamente   alla   parte  che  eccede
          l'ammontare   complessivo   delle   svalutazioni   e  degli
          accantonamenti  dedotti  nei  precedenti esercizi. Se in un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e
          degli  accantonamenti  dedotti  eccede  il  5 per cento del
          valore  nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
          concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
              3. Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui al
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
          dei  crediti  risultanti  in  bilancio,  per  l'importo non
          coperto   da  garanzia  assicurativa,  che  derivano  dalle
          operazioni   di  erogazione  del  credito  alla  clientela,
          compresi  i  crediti  finanziari  concessi  a Stati, banche
          centrali  o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
          delle  esportazioni  italiane  o  delle  attivita'  ad esse
          collegate,  sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
          dello  0,60  per cento del valore dei crediti risultanti in
          bilancio,   aumentato   dell'ammontare  delle  svalutazioni
          dell'esercizio.  L'ammontare complessivo delle svalutazioni
          che  supera  lo  0,60  per  cento  e'  deducibile  in quote
          costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente
          comma   le   svalutazioni   si   assumono  al  netto  delle
          rivalutazioni  dei crediti risultanti in bilancio. Se in un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni e'
          inferiore  al  limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in
          deduzione,  fino  al predetto limite, gli accantonamenti ad
          apposito  fondo  di  copertura  dei  rischi  su  crediti in
          conformita' a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non
          sono  piu'  deducibili quando il loro ammontare complessivo
          ha  raggiunto  il  5  per  cento  del  valore  dei  crediti
          risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
              4. Per  gli  enti creditizi e finanziari nell'ammontare
          dei  crediti  si  comprendono  anche  quelli  impliciti nei
          contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione
          delle  operazioni  "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in
          applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis.
              5. Le   perdite   sui   crediti  di  cui  al  comma  3,
          determinate  con  riferimento  al  valore  di  bilancio dei
          crediti,   sono   deducibili,   ai   sensi   dell'art.  66,
          limitatamente    alla    parte   che   eccede   l'ammontare
          dell'accantonamento  al fondo per rischi su crediti dedotto
          nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del
          predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti
          risultanti  in  bilancio, l'eccedenza concorre a formare il
          reddito dell'esercizio stesso.
              6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni
          e  gli  accantonamenti  di  cui  ai  precedenti  commi sono
          deducibili  fino  a  concorrenza dell'ammontare dei crediti
          stessi    maturato    nell'esercizio.   Si   applicano   le
          disposizioni  di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con
          riferimento  all'ammontare  complessivo del valore nominale
          dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e
          finanziari  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  5,
          calcolando  l'eccedenza del fondo con riferimento al valore
          dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.".