Art. 25.
   (Deposito di titoli esteri presso depositari centralizzati non
                             residenti)

  1.  All'articolo  8 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
recante  modificazioni  al  regime  fiscale degli interessi, premi ed
altri  frutti  delle  obbligazioni  e  titoli  similari,  pubblici  e
privati, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dal
seguente:
    "3-bis.   Le   disposizioni   del   presente  articolo  e  quelle
dell'articolo  7  non  si applicano ai proventi dei titoli depositati
dalle  banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali
(SEBC)   e   dalla  Banca  centrale  europea  (BCE),  direttamente  o
indirettamente,  presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei
sistemi  di  regolamento  dei  titoli,  idonei  per  le operazioni di
credito del SEBC".
 
          Nota all'art. 25:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  8,  del  decreto
          legislativo  1 aprile  1996, n. 239, recante "Modificazioni
          al  regime  fiscale  degli interessi, premi ed altri frutti
          delle  obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  8. (Conservazione delle evidenze e comunicazione
          all'Amministrazione   finanziaria).  -  1. La  banca  o  la
          societa'  di  intermediazione  mobiliare di cui all'art. 7,
          comma  1, deve tenere separata evidenza del complesso delle
          posizioni  relative  ai  percipienti  soggetti  all'imposta
          sostitutiva  e  delle  posizioni relative ai soggetti per i
          quali  detta  imposta non e' applicata ai sensi delle norme
          del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 3.
              2. La  banca o la societa' di intermediazione mobiliare
          di  cui  all'art.  7,  comma  1,  e'  tenuta  a  comunicare
          all'Amministrazione  finanziaria,  entro  il 31 marzo ed il
          30 settembre  di  ogni  anno, secondo le modalita' previste
          dal  decreto  di  cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di
          cui  all'art.  7,  comma  2, lettera b), con riferimento ai
          proventi  non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti
          nel    semestre   solare   precedente,   implicitamente   o
          esplicitamente:
                a) da soggetti non residenti;
                b) da  soggetti  residenti,  limitatamente  a  quelli
          relativi a titoli detenuti all'estero.
              3. Nei   casi   di   omessa,   incompleta   o  inesatta
          comunicazione  di  cui  al  comma 2, da parte della banca e
          della  societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma
          1,  si  applica  la sanzione amministrativa da lire quattro
          milioni a lire quaranta milioni.
              3-bis. Le  disposizioni  del presente articolo e quelle
          dell'art.  7  non  si  applicano  ai  proventi  dei  titoli
          depositati   dalle  banche  centrali  aderenti  al  Sistema
          europeo  di  banche  centrali (SEBC) e dalla Banca centrale
          europea  (BCE),  direttamente  o  indirettamente,  presso i
          soggetti  indicati  dalla  BCE  nella  lista dei sistemi di
          regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito
          del SEBC.".