Art. 26.
 (Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non
                             residenti)

  1.  All'articolo  9,  comma  2,  della  legge 23 marzo 1983, n. 77,
recante  istituzione  e  disciplina  dei fondi comuni di investimento
mobiliare, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: "La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in
un  numero  massimo  di undici rate a partire dal mese di febbraio al
netto  dei  rimborsi  dovuti  ai  soggetti  non  residenti  ai  sensi
dell'articolo  9,  comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, e successive modificazioni".
  2.  All'articolo  11,  comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante  istituzione  e  disciplina  dei fondi comuni di investimento
mobiliare  chiusi,  e  successive  modificazioni, l'ultimo periodo e'
sostituito  dal  seguente:  "La  societa' di gestione versa l'imposta
sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di
febbraio  al  netto  dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai
sensi  dell'articolo  9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni".
  3.  All'articolo  11-bis,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre
1983,  n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983,  n.  649,  recante  disposizioni  su talune ritenute alla fonte
sugli   interessi   e   altri  proventi  di  capitale,  e  successive
modificazioni,   l'ultimo   periodo   e'   sostituito  dal  seguente:
"L'imposta   sostitutiva  e'  versata  dal  soggetto  incaricato  del
collocamento  nel  territorio  dello  Stato  in  un numero massimo di
undici  rate  a  partire  dal  mese di febbraio al netto dei rimborsi
dovuti  ai  soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
del  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461, e successive
modificazioni".
  4.  All'articolo  9,  comma  1, del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  riordino  della  disciplina  tributaria dei
redditi   di   capitale   e   dei   redditi   diversi,  e  successive
modificazioni,  il  secondo  periodo  e' sostituito dai seguenti: "Il
pagamento  e'  disposto  dai  predetti soggetti, per il tramite della
banca  depositaria  ove  esistente,  computandolo  in diminuzione dai
versamenti  dell'imposta  sostitutiva  sul  risultato  della gestione
degli   organismi  di  investimento  collettivo  da  essi  gestiti  o
collocati,  a  decorrere  dalle  rate  relative  al periodo d'imposta
precedente.     Il    pagamento    non    puo'    essere    richiesto
all'amministrazione finanziaria".
 
          Note all'art. 26:
              - Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 23 marzo
          1983,  n.  77,  recante "Istituzione e disciplina dei fondi
          comuni d'investimento mobiliare", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              "Art. 9. (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni
          di  cui  all'art.  1  non  sono  soggetti  alle imposte sui
          redditi.  Le  ritenute  operate  sui redditi di capitale si
          applicano  a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta
          prevista   dal   comma  2  dell'art.  26  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
          sugli  interessi  ed  altri  proventi  dei  conti  correnti
          bancari,  a  condizione che la giacenza media annua non sia
          superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
          le  ritenute  del  12,50  per  cento previste dai commi 3 e
          3-bis  dell'art.  26  del  predetto  decreto  e dal comma 1
          dell'art. 10-ter della presente legge.
              2. Sul  risultato  della gestione del fondo maturato in
          ciascun  anno  la societa' di gestione preleva un ammontare
          pari  al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
          imposta   sostitutiva.   Il  risultato  della  gestione  si
          determina  sottraendo  dal  valore del patrimonio netto del
          fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
          accantonata,   aumentato   dei   rimborsi  e  dei  proventi
          eventualmente   distribuiti  nell'anno  e  diminuito  delle
          sottoscrizioni   effettuate   nell'anno,   il   valore  del
          patrimonio   netto  del  fondo  all'inizio  dell'anno  e  i
          proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad organismi di
          investimento  collettivo  del risparmio soggetti ad imposta
          sostitutiva,  nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a
          ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto
          del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto
          dai  prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art.
          5  relativi  alla  fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni
          avviati  o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
          all'inizio  dell'anno  si assume il patrimonio alla data di
          avvio  del  fondo  ovvero in luogo del patrimonio alla fine
          dell'anno  si  assume il patrimonio alla data di cessazione
          del   fondo.   La  societa'  di  gestione  versa  l'imposta
          sostitutiva  in  un numero massimo di undici rate a partire
          dal  mese  di febbraio  al  netto  dei  rimborsi  dovuti ai
          soggetti  non  residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
          decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
          modificazioni.
              2-bis. Il  risultato  negativo  della  gestione  di  un
          periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,
          puo'  essere  computato  in diminuzione dal risultato della
          gestione  dei  periodi  d'imposta  successivi, per l'intero
          importo  che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
          o  in  parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
          risultato  di  gestione  di  altri fondi da essa gestiti, a
          partire  dal  medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
          il  risultato  negativo, riconoscendo il relativo importo a
          favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
          uno   o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  condizioni  e  le  modalita'  per effettuare
          l'utilizzo  del  risultato  negativo  di gestione di cui al
          presente  comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
          in corso d'anno.
              2-ter.  Nel  caso  in  cui alla cessazione del fondo il
          risultato  della  gestione  sia  negativo  ed  esso non sia
          utilizzabile  dalla societa' di gestione ai sensi del comma
          2-bis,  la  societa'  di  gestione rilascia ai partecipanti
          apposita   certificazione  dalla  quale  risulti  l'importo
          computabile  in  diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art.
          82,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  o,  nel  caso  di  apertura di rapporti di
          custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6
          e  7  del  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461,
          intestati   al   partecipante  e  per  i  quali  sia  stata
          esercitata  l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai
          sensi  dell'art.  6,  comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del
          predetto  decreto  n. 461 del 1997. Ai fini del computo del
          periodo  temporale  entro  cui  il  risultato  negativo  e'
          computabile  in  diminuzione  si  tiene  conto  di  ciascun
          periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
              3. I  proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
          tranne    quelle    assunte   nell'esercizio   di   imprese
          commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
          assunte  nell'esercizio  di  imprese  commerciali, anche se
          iscritti  in  bilancio,  concorrono  a  formare  il reddito
          nell'esercizio   in  cui  sono  percepiti  e  sui  proventi
          percepiti  e'  riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
          per  cento  del  loro importo; tali proventi si considerano
          percepiti,  se  iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
          comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le
          rettifiche  di valore delle quote sono ammesse in deduzione
          dal  reddito  per  l'importo  che  eccede i maggiori valori
          iscritti  in  bilancio  che non hanno concorso a formare il
          reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
          partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
          42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              4. Contestualmente     alla     presentazione     della
          dichiarazione  dei  redditi  propri la societa' di gestione
          presenta   la   dichiarazione  del  risultato  di  gestione
          conseguito  nell'anno  precedente  da ciascun fondo da essa
          gestito,   indicando  altresi'  i  dati  necessari  per  la
          determinazione    dell'imposta   sostitutiva   dovuta.   La
          dichiarazione  e'  resa  su  apposito  modulo approvato con
          decreto  del  Ministro  delle finanze. Per la liquidazione,
          l'accertamento,  la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed
          il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
          imposte sui redditi.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge
          14 agosto  1993,  n. 344, recante "Istituzione e disciplina
          dei   fondi   comuni  di  investimento  mobiliare  chiusi",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 1 settembre 1993, n.
          205, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  11  (Disposizioni  tributarie). - I fondi di cui
          all'art.  1  non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le
          ritenute  operate  sui  redditi  di capitale si applicano a
          titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal
          comma  2  dell'art.  26  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  del  29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
          ed  altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione
          che  la  giacenza  media  annua  non sia superiore al 5 per
          cento  dell'attivo  medio  gestito, nonche' le ritenute del
          12,50  per  cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26
          del  predetto  decreto  n.  600  del  1973  e  dal  comma 1
          dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
              2. Sul  risultato  della gestione del fondo maturato in
          ciascun  anno  la societa' di gestione preleva un ammontare
          pari  al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
          imposta   sostitutiva.   Il  risultato  della  gestione  si
          determina  sottraendo  dal  valore del patrimonio netto del
          fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
          accantonata,   aumentato   dei   rimborsi  e  dei  proventi
          eventualmente   distribuiti   nell'anno,   il   valore  del
          patrimonio   netto  del  fondo  all'inizio  dell'anno  e  i
          proventi  di  partecipazione  ad  organismi di investimento
          collettivo  del  risparmio soggetti ad imposta sostitutiva,
          nonche'  i  proventi  esenti e quelli soggetti a ritenuta a
          titolo  d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo
          all'inizio  e  alla  fine  di  ciascun  anno e' desunto dai
          prospetti  di  cui  alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5
          relativi  alla  fine  dell'anno.  Nel  caso di fondi comuni
          avviati  o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
          all'inizio  dell'anno  si assume il patrimonio alla data di
          avvio  del  fondo  ovvero in luogo del patrimonio alla fine
          dell'anno  si  assume il patrimonio alla data di cessazione
          del   fondo.   La  societa'  di  gestione  versa  l'imposta
          sostitutiva  in  un numero massimo di undici rate a partire
          dal  mese  di febbraio  al  netto  dei  rimborsi  dovuti ai
          soggetti  non  residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
          decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
          modificazioni.
              3. Il  risultato  negativo della gestione di un periodo
          d'imposta,  risultante  dalla  relativa dichiarazione, puo'
          essere   computato   in  diminuzione  dal  risultato  della
          gestione  dei  periodi  d'imposta  successivi, per l'intero
          importo  che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
          o  in  parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
          risultato  di  gestione  di  altri fondi da essa gestiti, a
          partire  dal  medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
          il  risultato  negativo, riconoscendo il relativo importo a
          favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
          uno   o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  condizioni  e  le  modalita'  per effettuare
          l'utilizzo  del  risultato  negativo  di gestione di cui al
          presente  comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
          in corso d'anno.
              3-bis.  Nel  caso  in  cui alla cessazione del fondo il
          risultato  della  gestione  sia  negativo  ed  esso non sia
          utilizzabile  dalla societa' di gestione ai sensi del comma
          3,   la  societa'  di  gestione  rilascia  ai  partecipanti
          apposita   certificazione  dalla  quale  risulti  l'importo
          computabile  in  diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art.
          82,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  o,  nel  caso  di  apertura di rapporti di
          custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6
          e  7  del  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461,
          intestati   al  partecipante  e  per  le  quali  sia  stata
          esercitata  l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai
          sensi  dell'art.  6,  comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del
          predetto  decreto  n.  461. Ai fini del computo del periodo
          temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in
          diminuzione  si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in
          cui il risultato negativo e' maturato.
              4. I  proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
          tranne    quelle    assunte   nell'esercizio   di   imprese
          commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
          assunte  nell'esercizio  di  imprese  commerciali, anche se
          iscritti  in  bilancio,  concorrono  a  formare  il reddito
          nell'esercizio   in  cui  sono  percepiti  e  sui  proventi
          percepiti  e'  riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
          per  cento  del  loro importo; tali proventi si considerano
          percepiti,  se  iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
          comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le
          rettifiche  di valore delle quote sono ammesse in deduzione
          dal  reddito  per  l'importo  che  eccede i maggiori valori
          iscritti  in  bilancio  che non hanno concorso a formare il
          reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
          partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
          42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              5. Contestualmente     alla     presentazione     della
          dichiarazione  dei  redditi propri, la societa' di gestione
          presenta   la   dichiarazione  del  risultato  di  gestione
          conseguito  nell'anno  precedente  da ciascun fondo da essa
          gestito  indicando,  altresi',  i  dati  necessari  per  la
          determinazione    dell'imposta   sostitutiva   dovuta.   La
          dichiarazione  e'  resa  su  apposito  modulo approvato con
          decreto  del  Ministro  delle finanze. Per la liquidazione,
          l'accertamento,  la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed
          il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
          imposte sui redditi.".
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   11-bis,   del
          decreto-legge    30 settembre   1983,   n.   512,   recante
          "Disposizioni  relative ad alcune ritenute alla fonte sugli
          interessi  e  altri proventi di capitale", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale 1 ottobre 1983, n. 270, e convertito in
          legge,   con   modificazioni,   dall'art.   1  della  legge
          25 novembre   1983,   n.  649,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  30 novembre  1983, n. 328, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.   11-bis.   -   1.   I  Fondi  comuni  esteri  di
          investimento  mobiliare  autorizzati  al  collocamento  nel
          territorio  dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno
          1956,  n.  476,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          25 luglio  1956,  n.  786,  e successive modificazioni, non
          sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate
          sui  redditi  di  capitale si applicano a titolo d'imposta.
          Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art.
          26   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          29 settembre   1973,  n.  600,  sugli  interessi  ed  altri
          proventi  dei  conti  correnti bancari, a condizione che la
          giacenza  media  annua  non  sia  superiore  al 5 per cento
          dell'attivo  medio  gestito,  nonche' le ritenute del 12,50
          per  cento  previste  dai  commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del
          predetto  decreto  n.  600 del 1973 e dal comma 1 dell'art.
          10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
              2. Sulla  parte  del risultato della gestione del fondo
          maturato  in  ciascun anno proporzionalmente corrispondente
          alle  quote  collocate  nello Stato, il soggetto incaricato
          del  collocamento  e' tenuto a versare un ammontare pari al
          12,50  per cento del risultato medesimo a titolo di imposta
          sostitutiva.  Il  risultato  della  gestione  si  determina
          sottraendo  dal  valore del patrimonio netto del fondo alla
          fine    dell'anno   al   lordo   dell'imposta   sostitutiva
          accantonata,   aumentato   dei   rimborsi  e  dei  proventi
          eventualmente   distribuiti  nell'anno  e  diminuito  delle
          sottoscrizioni   effettuate   nell'anno,   il   valore  del
          patrimonio   netto  del  fondo  all'inizio  dell'anno  e  i
          proventi  di  partecipazione  ad  organismi di investimento
          collettivo  del  risparmio soggetti ad imposta sostitutiva,
          nonche'  i  proventi  esenti e quelli soggetti a ritenuta a
          titolo  d'imposta.  Nel  caso  di  fondi  comuni  avviati o
          cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
          dell'anno  si  assume  il patrimonio alla data di avvio del
          fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si
          assume  il  patrimonio  alla  data di cessazione del fondo.
          L'imposta  sostitutiva  e'  versata dal soggetto incaricato
          del  collocamento  nel  territorio dello Stato in un numero
          massimo  di  undici  rate a partire dal mese di febbraio al
          netto  dei  rimborsi  dovuti  ai  soggetti non residenti ai
          sensi   dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
              3. Il  risultato  negativo della gestione di un periodo
          d'imposta,  risultante  dalla  relativa dichiarazione, puo'
          essere   computato   in  diminuzione  dal  risultato  della
          gestione  dei  periodi  d'imposta  successivi, per l'intero
          importo  che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
          o  in  parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
          risultato  di  gestione  di  altri fondi da essa gestiti, a
          partire  dal  medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
          il  risultato  negativo, riconoscendo il relativo importo a
          favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
          uno   o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  condizioni  e  le  modalita'  per effettuare
          l'utilizzo  del  risultato  negativo  di gestione di cui al
          presente  comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
          in corso d'anno.
              3-bis.  Nel  caso  in  cui alla cessazione del fondo il
          risultato  della  gestione  sia  negativo  ed  esso non sia
          utilizzabile  ai  sensi del comma 3, il soggetto incaricato
          del   collocamento   in  Italia  rilascia  ai  partecipanti
          apposita   certificazione  dalla  quale  risulti  l'importo
          computabile  in  diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art.
          82,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  o,  nel  caso  di  apertura di rapporti di
          custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6
          e  7  del  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461,
          intestati   al  partecipante  e  per  le  quali  sia  stata
          esercitata  l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai
          sensi  dell'art.  6,  comma 5, e dell'art. 7, comma 10, del
          predetto  decreto  n.  461. Ai fini del computo del periodo
          temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in
          diminuzione  si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in
          cui il risultato negativo e' maturato.
              4. I  proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
          tranne    quelle    assunte   nell'esercizio   di   imprese
          commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
          assunte  nell'esercizio  di  imprese  commerciali, anche se
          iscritti  in  bilancio,  concorrono  a  formare  il reddito
          nell'esercizio   in  cui  sono  percepiti  e  sui  proventi
          percepiti  e'  riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
          per  cento  del  loro importo; tali proventi si considerano
          percepiti,  se  iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
          comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le
          rettifiche  di valore delle quote sono ammesse in deduzione
          dal  reddito  per  l'importo  che  eccede i maggiori valori
          iscritti  in  bilancio  che non hanno concorso a formare il
          reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
          partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
          42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              5.    Contestualmente    alla    presentazione    della
          dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del
          collocamento   nel   territorio  dello  Stato  presenta  la
          dichiarazione   del   risultato   di   gestione  imponibile
          conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando,
          altresi',   i   dati   necessari   per   la  determinazione
          dell'imposta  sostitutiva  dovuta. La dichiarazione e' resa
          su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle
          finanze.    Per   la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione,  le  sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si
          applicano  le  disposizioni  previste  per  le  imposte sui
          redditi.
              6. Il   soggetto   incaricato   del   collocamento  nel
          territorio  dello  Stato provvede altresi' agli adempimenti
          stabiliti  dagli  articoli  7 e 9 con riferimento al valore
          dei  titoli  collocati  nel  territorio dello Stato ed alle
          operazioni ivi effettuate.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del citato decreto
          legislativo 21 novembre 1997, n. 461, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  9.  (Rimborso  d'imposta per i sottoscrittori di
          quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
          italiani).   -  1.  I  soggetti  non  residenti  che  hanno
          conseguito  proventi  erogati  da organismi di investimento
          collettivo   soggetti   alle  imposte  sostitutive  di  cui
          all'art.  8  hanno  diritto,  facendone richiesta, entro il
          31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla
          societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al
          soggetto  incaricato  del collocamento delle quote o azioni
          di  cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari
          al  15  per  cento  dei  proventi  erogati. Il pagamento e'
          disposto  dai predetti soggetti, per il tramite della banca
          depositaria  ove esistente, computandolo in diminuzione dai
          versamenti  dell'imposta  sostitutiva  sul  risultato della
          gestione degli organismi di investimento collettivo da essi
          gestiti  o  collocati,  a  decorrere dalle rate relative al
          periodo  d'imposta precedente. Il pagamento non puo' essere
          richiesto all'amministrazione finanziaria.
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il
          reddito  conseguito  dal  sottoscrittore  per effetto della
          distribuzione  di proventi da parte dell'organismo, nonche'
          la  differenza  tra il valore di riscatto e il valore medio
          ponderato  di  sottoscrizione o di acquisto delle quote. In
          ogni  caso  quale  valore  di  sottoscrizione o acquisto si
          assume   il  valore  della  quota  rilevato  dai  prospetti
          periodici  previsti  per  ciascun organismo di investimento
          collettivo  di  cui al citato art. 8, relativi alla data di
          acquisto delle quote medesime.
              3. Le  disposizioni  dei  commi  1 e 2 si applicano nei
          confronti  dei soggetti residenti in Stati con i quali sono
          in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul
          reddito  che  consentano all'amministrazione finanziaria di
          acquisire  le  informazioni  necessarie  per  accertare  la
          sussistenza  dei  requisiti,  sempreche'  tali soggetti non
          risiedano   negli   Stati  o  territori  a  regime  fiscale
          privilegiato  individuati con il decreto del Ministro delle
          finanze  emanato  ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917.  Ai  fini  della  sussistenza  del requisito della
          residenza  si  applicano  le  norme  previste nelle singole
          convenzioni.
              4. Nel  caso di organismi di investimento collettivo di
          diritto  italiano  le cui quote o azioni siano sottoscritte
          esclusivamente  da  soggetti  non residenti di cui al primo
          periodo  del  comma  3,  gli organismi medesimi sono esenti
          dall'imposta  sostitutiva  sul  risultato della gestione di
          cui  all'art.  9  della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora
          venga  richiesta  dal soggetto non residente l'emissione di
          certificati   al   portatore  rappresentativi  delle  quote
          sottoscritte  o comunque in tutti i casi in cui risulti che
          la  proprieta'  delle  quote  sia  stata a qualsiasi titolo
          trasferita  a un soggetto diverso da quelli di cui al primo
          periodo   del  precedente  comma  3,  sull'intero  provento
          afferente  le  quote,  dal  momento della sottoscrizione al
          momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per
          gli  organismi  di  investimento  in  valori  mobiliari, di
          diritto  estero  situati  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea,  conformi alle direttive comunitarie, le cui quote
          o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui
          all'art.  10-ter  della  citata  legge n. 77 del 1983, come
          modificato  dall'art.  8, comma 5. La ritenuta e' applicata
          dalla  banca depositaria dell'organismo di investimento. La
          banca     depositaria     e'     tenuta     a    comunicare
          all'amministrazione   finanziaria,   con   riferimento   ai
          proventi  distribuiti  e  alle  somme  erogate  a fronte di
          riscatti   nel   periodo   d'imposta   precedente,  i  dati
          identificativi   dei   soggetti   beneficiari  delle  somme
          comunque erogate dall'organismo di investimento.
              5. Con  decreto  dell'Amministrazione  finanziaria sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente articolo.".