Art. 13. (Norme abrogate ed entrata in vigore) 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare: a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi; b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino;