Art. 13.
                (Norme abrogate ed entrata in vigore)
   1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge
e in particolare:
   a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la
difesa dei boschi dagli incendi;
   b)  il  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  428, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  12  agosto 1982, n. 547, recante misure
urgenti per la protezione civile.
   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
       Data a Roma, addi' 21 novembre 2000
                               CIAMPI
                                 Amato,  Presidente del Consiglio dei
                              Ministri
   Visto, il Guardasigilli: Fassino;