Art. 14. 
                       (Osservatori regionali) 
   1.   Le   regioni   istituiscono   osservatori    regionali    per
l'associazionismo  con  funzioni  e  modalita'  di  funzionamento  da
stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2. 
   2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e
dell'articolo 7, comma 4, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni
per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001. 
   3. Al riparto delle risorse di cui al  comma  2  si  provvede  con
decreto  del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  sentita   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.