Art. 15. 
                     (Collaborazione dell'ISTAT) 
   1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' tenuto a  fornire
all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di  indagini
statistiche a livello nazionale e regionale  e  a  collaborare  nelle
medesime materie con gli osservatori regionali. 
   2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo
e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire  100
milioni annue a decorrere dal 2001.