Art. 10 
                       (Archivio informatico) 
 
   1. In  ciascun  ufficio  dello  stato  civile  sono  registrati  e
conservati in un unico archivio informatico tutti  gli  atti  formati
nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti,  riguardanti
la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte. 
   2. Le modalita' tecniche per la iscrizione,  la  trascrizione,  la
annotazione, la trasmissione e  la  tenuta  degli  atti  dello  stato
civile conservati negli archivi di cui al comma 1 sono stabilite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da  emanarsi  entro
dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento su  proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  degli  affari
esteri,  sentiti  l'Autorita'  per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione, il Garante per la protezione dei  dati  personali  e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) formazione degli atti su base informatica e conservazione  dei
dati sia nel luogo in cui sono formati gli atti  che  nel  comune  di
attuale residenza della persona cui si riferiscono; 
    b) garanzia della sicurezza e della inalterabilita' dei dati, una
volta formati e sottoscritti i relativi atti,  e  possibilita'  della
loro rettificazione ed annotazione; 
    c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente utilizzando la
rete unitaria della  pubblica  amministrazione,  nel  rispetto  della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in modo da assicurare  la  verifica
dell'effettivo trasferimento dei dati medesimi; 
    d) istituzione, senza oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello
Stato, di un centro nazionale di raccolta  dei  supporti  informatici
contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici comunali
per  assicurarne  la  conservazione  in  caso  di  eventi  dannosi  o
calamitosi; tale centro e' tenuto a svolgere i compiti  di  cui  alle
lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, in caso  di  prolungata
impossibilita' di accesso ai dati conservati negli archivi  comunali;
i dati sono conservati  separatamente  per  ciascun  comune,  secondo
modalita' che ne rendano possibile  la  consultazione,  per  le  sole
finalita' indicate nella presente lettera, da  parte  dei  rispettivi
ufficiali dello stato civile; 
    e) previsione della possibilita' di redigere provvisoriamente gli
atti su base cartacea sotto forma di processo  verbale,  in  caso  di
inutilizzabilita' temporanea dei sistemi informatici, con obbligo  di
inserirli appena possibile negli archivi di cui al comma 1; 
    f) adozione, per gli  atti  formati  all'estero  dalle  autorita'
diplomatiche o consolari, di strumenti idonei  ad  assicurare  quanto
previsto nelle lettere a), b), c), e); 
    g) indicazione delle modalita' e fissazione del termine a partire
dal quale potranno  essere  attivati  e  di  quello  entro  il  quale
dovranno essere resi pienamente operanti gli archivi di cui al  comma
1 prevedendo eventualmente una fase preliminare di sperimentazione; 
    h) definizione delle  modalita'  e  dei  tempi  per  la  graduale
archiviazione mediante supporti informatici dei registri dello  stato
civile utilizzati prima della entrata in funzione  degli  archivi  di
cui al comma  1  e  previsione  delle  modalita'  per  la  successiva
immissione nei suddetti archivi dei dati gia' contenuti nei registri. 
 
 
          Nota all'art. 10. 
             - li titolo della legge n. 675/1996 e'  riportato  nella
          precedente nota.