Art. 10 (Archivio informatico) 1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte. 2. Le modalita' tecniche per la iscrizione, la trascrizione, la annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti dello stato civile conservati negli archivi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) formazione degli atti su base informatica e conservazione dei dati sia nel luogo in cui sono formati gli atti che nel comune di attuale residenza della persona cui si riferiscono; b) garanzia della sicurezza e della inalterabilita' dei dati, una volta formati e sottoscritti i relativi atti, e possibilita' della loro rettificazione ed annotazione; c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente utilizzando la rete unitaria della pubblica amministrazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in modo da assicurare la verifica dell'effettivo trasferimento dei dati medesimi; d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di un centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi; tale centro e' tenuto a svolgere i compiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, in caso di prolungata impossibilita' di accesso ai dati conservati negli archivi comunali; i dati sono conservati separatamente per ciascun comune, secondo modalita' che ne rendano possibile la consultazione, per le sole finalita' indicate nella presente lettera, da parte dei rispettivi ufficiali dello stato civile; e) previsione della possibilita' di redigere provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto forma di processo verbale, in caso di inutilizzabilita' temporanea dei sistemi informatici, con obbligo di inserirli appena possibile negli archivi di cui al comma 1; f) adozione, per gli atti formati all'estero dalle autorita' diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad assicurare quanto previsto nelle lettere a), b), c), e); g) indicazione delle modalita' e fissazione del termine a partire dal quale potranno essere attivati e di quello entro il quale dovranno essere resi pienamente operanti gli archivi di cui al comma 1 prevedendo eventualmente una fase preliminare di sperimentazione; h) definizione delle modalita' e dei tempi per la graduale archiviazione mediante supporti informatici dei registri dello stato civile utilizzati prima della entrata in funzione degli archivi di cui al comma 1 e previsione delle modalita' per la successiva immissione nei suddetti archivi dei dati gia' contenuti nei registri.
Nota all'art. 10. - li titolo della legge n. 675/1996 e' riportato nella precedente nota.