Art. 11 (Contenuto degli atti) 1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto e' prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualita' di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti. 2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorita' che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarita' che secondo i casi valgono a designarlo esattamente. 3. L'ufficiale dello stato civile non puo' enunciare, negli atti di cui e' richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.