Art. 11 
                       (Contenuto degli atti) 
 
   1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto  e'  prescritto  da
altre particolari  disposizioni,  devono  enunciare:  il  comune,  il
luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in  cui  sono  formati;  il
nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la  residenza  e  la
cittadinanza delle persone  che  vi  sono  indicate  in  qualita'  di
dichiaranti; le persone cui  gli  atti  medesimi  si  riferiscono;  i
testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti. 
   2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli  atti
dello stato civile devono essere enunciati con precisione,  indicando
di ciascuno la specie, la data, l'autorita' che lo ha  emanato  o  il
pubblico ufficiale che lo ha formato e  quelle  altre  particolarita'
che secondo i casi valgono a designarlo esattamente. 
   3. L'ufficiale dello stato civile non puo' enunciare,  negli  atti
di cui e' richiesto, dichiarazioni e indicazioni  diverse  da  quelle
che sono stabilite o permesse per ciascun atto.