Art. 12 (Modalita' di redazione degli atti) 1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. 2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilita' della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto e' avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovra' essere comunque specificata. 3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, e' immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne da' previamente lettura. 4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento. 5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione. 6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni. 7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando non e' espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico. 8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione. 9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione. 10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all'articolo 10, quando e' richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto e' riprodotto per intero quando cio' e' espressamente previsto; altrimenti e' brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile. 11. La trascrizione puo' essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorita'. 12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'articolo 22.