Art. 13 (Casi speciali) 1. La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana e' ricevuta con l'ausilio di un interprete che deve previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto. Se la persona e' sorda, muta o non vedente o altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione e' ricevuta o con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformita' della dichiarazione stessa alla volonta' del dichiarante. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati per ricevere la dichiarazione. 2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche.