Art. 13 
                           (Casi speciali) 
 
   1. La dichiarazione resa da persona  che  non  conosce  la  lingua
italiana  e'  ricevuta  con  l'ausilio  di  un  interprete  che  deve
previamente prestare il giuramento di  bene  e  fedelmente  adempiere
all'incarico ricevuto. Se la persona e' sorda, muta o non  vedente  o
altrimenti  impedita  a  comunicare  oralmente  e  per  iscritto,  la
dichiarazione  e'  ricevuta  o  con  l'ausilio  di   un   interprete,
scegliendolo di preferenza fra le persone  abituate  a  trattare  con
l'interessato, o comunque con forme e mezzi  idonei  a  garantire  la
conformita' della dichiarazione stessa alla volonta' del dichiarante. 
L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei  modi  usati
per ricevere la dichiarazione. 
   2. Sono fatte  salve  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di
bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche.