Art. 14 
                       (Trasmissione di atti) 
 
   1. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria italiana che  devono
essere trascritti annotati negli archivi di cui all'articolo 10  sono
trasmessi senza  indugio  dal  cancelliere  del  giudice  che  li  ha
pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente.