Art. 24.
1.  All'articolo  222  delle  norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
a)  al  comma  1, le parole: "nell'articolo 38" sono sostituite dalle
seguenti: "nell'articolo 327-bis del codice";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Ai  fini  di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del
codice,  il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto
dal   comma   2   del  presente  articolo  all'autorita'  giudiziaria
procedente".
 
          Nota all'art. 24:
              - Il  testo dell'art. 222 delle norme di attuazione, di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          approvate  con  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   222   (Investigatori   privati).   -   1.  Fino
          all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori
          privati,  l'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate
          nell'art.  327-bis  del  codice  e' rilasciata dal prefetto
          agli  investigatori  che  abbiano  maturato  una  specifica
          esperienza   professionale   che   garantisca  il  corretto
          esercizio dell'attivita'.
              2.  In deroga a quanto previsto dall'art. 135 del regio
          decreto  18 giugno  1931, n. 773, l'incarico e' iscritto in
          uno speciale registro in cui sono annotati:
                a) le   generalita'   e   l'indirizzo  del  difensore
          committente;
                b) la specie degli atti investigativi richiesti;
                c) la  durata  delle indagini, determinata al momento
          del conferimento dell'incarico.
              3.  Nell'ambito  delle  indagini  previste dal presente
          articolo  non  si applica la disposizione dell'art. 139 del
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
              4.  Ai fini di quanto disposto dall'art. 103, commi 2 e
          5,  del  codice,  il  difensore  comunica  il  conferimento
          dell'incarico  previsto  dal  comma 2 del presente articolo
          all'autorita' giudiziaria procedente.".