Art. 24. 1. All'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 327-bis del codice"; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorita' giudiziaria procedente".
Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 222 (Investigatori privati). - 1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate nell'art. 327-bis del codice e' rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attivita'. 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 135 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'incarico e' iscritto in uno speciale registro in cui sono annotati: a) le generalita' e l'indirizzo del difensore committente; b) la specie degli atti investigativi richiesti; c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico. 3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'art. 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. Ai fini di quanto disposto dall'art. 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorita' giudiziaria procedente.".