Art. 25.
1.  Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 206 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale,  approvate  con  decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono modificate conformemente a quanto previsto dalla presente legge.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 7 dicembre 2000

                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino