Art. 10. 
              Impianti per l'inseminazione artificiale 
  1.  Gli  impianti  adibiti  alla  produzione  e  distribuzione   di
materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in: 
    a)  centri  di  produzione  dello  sperma:  che  provvedono  alla
raccolta,  preparazione,  controllo,  confezione,   conservazione   e
distribuzione  ai  recapiti  del  materiale  seminale.  Per  il  solo
materiale   seminale   fresco   e   refrigerato,    considerate    le
caratteristiche di conservazione, e' ammessa la distribuzione diretta
alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli operatori pratici
di inseminazione artificiale.  I  centri  genetici  sono  equiparati,
limitatamente all'esercizio dell'attivita' di  valutazione  genetica,
ai centri di produzione dello sperma. Nei  centri  di  produzione  di
materiale seminale equino e' possibile  provvedere,  previa  espressa
autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e  dell'articolo  3,
comma  2,  anche  all'inseminazione  delle  fattrici  con   materiale
seminale fresco ivi prodotto; 
    b)  recapiti:  che   provvedono   alla   conservazione   e   alla
ridistribuzione del materiale seminale  congelato  e  degli  embrioni
congelati forniti, rispettivamente, dai centri  di  produzione  dello
sperma e dai centri di produzione degli embrioni, di cui all'articolo
23, comma  1,  con  i  quali  sono  collegati  anche  ai  fini  della
responsabilita' circa l'impiego del seme e degli embrioni.