Art. 10. Impianti per l'inseminazione artificiale 1. Gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in: a) centri di produzione dello sperma: che provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezione, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale. Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, e' ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale. I centri genetici sono equiparati, limitatamente all'esercizio dell'attivita' di valutazione genetica, ai centri di produzione dello sperma. Nei centri di produzione di materiale seminale equino e' possibile provvedere, previa espressa autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 3, comma 2, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto; b) recapiti: che provvedono alla conservazione e alla ridistribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni, di cui all'articolo 23, comma 1, con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilita' circa l'impiego del seme e degli embrioni.