Art. 11. 
                Centri di produzione: autorizzazioni 
  1.  I  centri  di   produzione   dello   sperma   possono   operare
esclusivamente previa concessione  di  un'autorizzazione,  rilasciata
dalla regione competente per  territorio.  Le  regioni  prevedono  le
modalita' di  presentazione  delle  domande  di  autorizzazione,  che
devono comunque contenere: 
    a) nome e  cognome,  dati  anagrafici,  codice  fiscale,  partita
I.V.A. e residenza del richiedente  o  denominazione,  sede,  partita
I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante, se  trattasi
di persona giuridica; 
    b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco  nazionale  ed
indirizzo del veterinario responsabile della gestione  sanitaria  del
centro; 
    c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate
da  prospetto  dei  locali  e  attrezzature,  con   allegata   pianta
planimetrica e relativi estremi catastali; 
    d) elenco dei recapiti collegati; 
    e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza); 
    f)  informazioni   specifiche   sull'organizzazione   tecnica   e
commerciale per  la  produzione  e  la  distribuzione  del  materiale
seminale. 
  2. Le regioni attribuiscono  a  ciascun  centro  di  produzione  un
numero di codice univoco a livello nazionale. 
  3. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il  centro  si
renda inadempiente agli obblighi previsti  dall'articolo  13,  oppure
vengano meno  una  o  piu'  condizioni  prescritte  per  il  rilascio
dell'autorizzazione medesima.  Le  regioni  comunicano  al  Ministero
delle politiche agricole e forestali e  al  Ministero  della  sanita'
l'elenco dei centri autorizzati e di quelli  revocati.  Il  Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali,  annualmente,  provvede   a
divulgare l'elenco dei centri di produzione  dello  sperma  operanti,
distinti per singola specie. 
  4.  Nell'autorizzazione  viene  fatto  esplicito  riferimento  alla
persona del titolare,  al  tipo  di  impianto,  alla  ubicazione  del
medesimo ed alle specie trattate.