Art. 11. Centri di produzione: autorizzazioni 1. I centri di produzione dello sperma possono operare esclusivamente previa concessione di un'autorizzazione, rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica; b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro; c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali; d) elenco dei recapiti collegati; e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza); f) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale. 2. Le regioni attribuiscono a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale. 3. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 13, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, annualmente, provvede a divulgare l'elenco dei centri di produzione dello sperma operanti, distinti per singola specie. 4. Nell'autorizzazione viene fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, alla ubicazione del medesimo ed alle specie trattate.