Art. 12. 
           Requisiti dei centri di produzione dello sperma 
  1. I centri di  produzione  dello  sperma,  ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione, devono: 
    a) essere posti, in permanenza, sotto la direzione  sanitaria  di
un veterinario responsabile; 
    b) essere in possesso di un certificato della  azienda  sanitaria
locale di  competenza,  dal  quale  risulti  che  sono  garantite  le
necessarie misure di igiene e sanita'; 
    c) disporre di: 
      1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle
disposizioni per il benessere  degli  animali,  con  possibilita'  di
isolamento degli animali stessi; 
      2)  un  ambiente  per  il  prelievo  del  materiale   seminale,
comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e  la
sterilizzazione delle attrezzature; 
      3) un locale per il trattamento e la confezione  del  materiale
seminale; 
      4) un locale per la conservazione del materiale seminale; 
      5) servizi igienici per  il  personale  ed  un  locale  ad  uso
spogliatoio; 
    d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi  contatto  con
animali che si trovano al di fuori del centro; 
    e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione  siano
materialmente  separati  dai  locali  di  trattamento  del  materiale
seminale e che entrambi siano separati dal  locale  di  conservazione
del materiale seminale; 
    f) disporre di una  sorveglianza  che  impedisca  l'accesso  alle
persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire
nel rispetto delle condizioni stabilite dal veterinario  responsabile
della gestione sanitaria del centro medesimo; 
    g) disporre di personale tecnicamente  competente,  adeguatamente
addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche
per il controllo della propagazione delle malattie; 
    h) essere costruiti in modo che i locali  di  stabulazione  degli
animali e quelli di raccolta, di trattamento  e  di  immagazzinamento
dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati; 
    i)  disporre  di  locali  o  ambienti  di  isolamento  privi   di
comunicazione diretta con quelli destinati alla normale  stabulazione
dei riproduttori; 
    l) disporre, qualora si provveda ai sensi dell'articolo 10, comma
1, lettera a), alla inseminazione di fattrici con materiale  seminale
equino fresco, di  un  locale  situato  in  prossimita'  degli  altri
ambienti, ma non comunicante con essi,  destinato  agli  accertamenti
relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale  delle  fattrici
ed, eventualmente,  alla  terapia,  nonche'  di  locali  idonei  alla
inseminazione.