Art. 12. Requisiti dei centri di produzione dello sperma 1. I centri di produzione dello sperma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono: a) essere posti, in permanenza, sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile; b) essere in possesso di un certificato della azienda sanitaria locale di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita'; c) disporre di: 1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per il benessere degli animali, con possibilita' di isolamento degli animali stessi; 2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature; 3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale; 4) un locale per la conservazione del materiale seminale; 5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio; d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovano al di fuori del centro; e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale; f) disporre di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro medesimo; g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie; h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati; i) disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori; l) disporre, qualora si provveda ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimita' degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonche' di locali idonei alla inseminazione.