Art. 13. Obblighi dei centri di produzione dello sperma 1. I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di: a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempreche' essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonche' le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate; b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi; c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorita' sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria; d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva; e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della sanita'; f) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto; g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente alla regione competente; h) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale; i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita; l) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione; m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore; n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1; o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il documento non e' necessario qualora dette informazioni siano gia' contenute nella fattura; p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonche' disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale; q) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per i centri di produzione gia' in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009, il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non puo' comunque essere inferiore al 3% del totale; r) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, cosi' come disciplinato dall'articolo 37. 2. I centri di produzione di materiale seminale possono distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purche' entrambi in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro di produzione, permette di risalire all'identita' dei due verri produttori.
Nota all'art. 13: - La legge 25 luglio 1952, n. 1009 (Norme per la fecondazione artificiale degli animali), in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1952, e' stata abrogata all'art. 8 della legge 3 agosto 1999, n. 280, gia' citata nelle note alle premesse.