Art. 13. 
           Obblighi dei centri di produzione dello sperma 
  1. I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di: 
    a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione  di
animali di specie  diverse;  tuttavia,  sono  ammessi  altri  animali
domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro
di produzione,  sempreche'  essi  non  presentino  alcun  rischio  di
infezione per gli animali delle cui  specie  lo  sperma  deve  essere
raccolto,  e  soddisfino  le  condizioni  stabilite  dal  veterinario
responsabile della gestione sanitaria del centro. Qualora  il  centro
sia  stato  autorizzato  a  produrre  materiale  seminale  di  specie
diverse, le rispettive strutture di stabulazione e  di  prelievo  del
materiale seminale, nonche' le relative attrezzature di raccolta e di
trattamento, devono essere nettamente separate; 
    b)  allevare  esclusivamente  riproduttori   maschi   autorizzati
all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi  ad  una
prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto
terzi; 
    c)  uniformarsi  alle  prescrizioni  emanate   dalle   competenti
autorita' sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria; 
    d)  denunciare  la  comparsa  nei  propri  animali  di  qualsiasi
malattia infettiva o diffusiva; 
    e)  seguire  le  norme  sanitarie   in   materia   di   prelievo,
preparazione e conservazione del  materiale  seminale  stabilite  dal
Ministero della sanita'; 
    f) comunicare alla regione  competente  l'eventuale  sostituzione
del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto; 
    g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun
riproduttore e comunicarle tempestivamente alla regione competente; 
    h) annotare su apposito registro, per ciascuno  dei  riproduttori
presenti: specie, razza, data di nascita,  identificazione,  malattie
riscontrate,  vaccinazioni  praticate  e  controlli  effettuati   sul
materiale seminale; 
    i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale
seminale prelevato da ciascun riproduttore, con  l'indicazione  delle
dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale  seminale
congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo  di
ciascuna partita; 
    l)  tenere  un  registro  cronologico  di  carico  del  materiale
seminale prodotto e di scarico  del  materiale  seminale  in  uscita,
distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e  da
quello congelato. Nello stesso registro  deve  essere  registrato  il
carico e lo scarico  del  materiale  seminale  proveniente  da  altri
centri di produzione; 
    m) distribuire il materiale seminale esclusivamente  in  fiale  o
altri  contenitori  sigillati  e  riportanti  chiare  e   inamovibili
indicazioni sul centro di produzione  dello  sperma,  identificazione
della partita (data  o  giorno  progressivo  entro  anno  e  anno  di
raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola  del
riproduttore; 
    n)  rilasciare,  per  ciascuna  partita  di  materiale   seminale
prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti,  un  certificato
attestante, oltre ai dati identificativi della partita  medesima,  le
caratteristiche  qualitative  rilevate,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 37, comma 1; 
    o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale  seminale  un
documento accompagnatorio contenente i dati  della  partita  (specie,
razza, matricola del riproduttore  maschio  e  identificazione  della
partita) cui il materiale seminale appartiene. Il  documento  non  e'
necessario qualora dette  informazioni  siano  gia'  contenute  nella
fattura; 
    p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti
previsti  per   i   recapiti,   nonche'   disporre   della   relativa
autorizzazione,   qualora   distribuiscano   direttamente   materiale
seminale; 
    q) detenere o sottoporre annualmente alle  valutazioni  genetiche
previste dai libri genealogici o registri  anagrafici  un  numero  di
riproduttori maschi delle specie o razze per  le  quali  si  richiede
l'autorizzazione, non inferiore al 5%  del  totale  dei  riproduttori
maschi in prova  per  le  medesime  valutazioni  genetiche  nell'anno
precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico
o registro anagrafico in ordine  alla  valutazione  genetica.  Per  i
centri di produzione gia' in  possesso  di  autorizzazione  ai  sensi
della legge 25 luglio 1952, n. 1009, il numero  dei  riproduttori  da
sottoporre a valutazione genetica non puo' comunque essere  inferiore
al 3% del totale; 
    r)  seguire  le  procedure  atte  al  controllo  qualitativo  del
materiale seminale, cosi' come disciplinato dall'articolo 37. 
  2. I centri di produzione di materiale seminale possono distribuire
dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o  refrigerato
ottenute miscelando il materiale seminale di due verri  della  stessa
razza o tipo genetico, purche' entrambi  in  possesso  dei  requisiti
previsti per l'impiego in inseminazione artificiale  pubblica.  Dette
dosi vengono distribuite in contenitori che recano,  al  posto  della
matricola del  verro,  un  codice  alfanumerico  che,  in  base  alle
registrazioni  del  centro  di  produzione,  permette   di   risalire
all'identita' dei due verri produttori. 
 
          Nota all'art. 13:
              - La  legge  25 luglio  1952,  n.  1009  (Norme  per la
          fecondazione   artificiale   degli  animali),  in  Gazzetta
          Ufficiale  n.  180  del  5 agosto  1952,  e' stata abrogata
          all'art.  8  della legge 3 agosto 1999, n. 280, gia' citata
          nelle note alle premesse.