Art. 14. 
                      Recapiti: autorizzazioni 
  1. I recapiti possono operare esclusivamente previa concessione  di
una  autorizzazione   rilasciata   dalla   regione   competente   per
territorio. Ad ogni recapito viene attribuito  un  numero  di  codice
univoco nazionale. 
  2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il  gestore
si  renda  inadempiente  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  16,
oppure, vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio
dell'autorizzazione medesima.  Le  regioni  comunicano  al  Ministero
delle politiche agricole e forestali e  al  Ministero  della  sanita'
l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. Il  Ministero
delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare
l'elenco dei recapiti operanti. 
  3. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande
di autorizzazione, che devono comunque contenere: 
    a) nome e  cognome,  dati  anagrafici,  codice  fiscale,  partita
I.V.A. e residenza del richiedente, o  denominazione,  sede,  partita
I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante  se  trattasi
di persona giuridica; 
    b) ubicazione e descrizione dei  fabbricati  e  relativi  estremi
catastali; 
    c) elenco dei centri nazionali di produzione  dello  sperma,  dei
centri di produzione degli embrioni e dei gruppi  di  raccolta  degli
embrioni dai quali provengono rispettivamente il materiale seminale e
gli embrioni distribuiti; 
    d)   indicazioni   specifiche    sulla    organizzazione    della
distribuzione.