Art. 14. Recapiti: autorizzazioni 1. I recapiti possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Ad ogni recapito viene attribuito un numero di codice univoco nazionale. 2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 16, oppure, vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei recapiti operanti. 3. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente, o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali; c) elenco dei centri nazionali di produzione dello sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni dai quali provengono rispettivamente il materiale seminale e gli embrioni distribuiti; d) indicazioni specifiche sulla organizzazione della distribuzione.