Art. 15. Requisiti dei recapiti 1. I recapiti, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono: a) essere diretti da un esperto zootecnico in possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico, fatti salvi i recapiti gia' in possesso di autorizzazione regionale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009; b) disporre di appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonche' di contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale ed embrioni confezionati.
Nota all'art. 15: - Per il titolo della legge 25 luglio 1952, n. 1009, vedi nella nota all'art. 13.