Art. 15. 
                       Requisiti dei recapiti 
  1. I recapiti, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono: 
    a) essere diretti da un esperto  zootecnico  in  possesso  di  un
diploma di scuola media superiore o diploma di  laurea  ad  indirizzo
agrario o zootecnico, fatti salvi i  recapiti  gia'  in  possesso  di
autorizzazione regionale ai sensi della  legge  25  luglio  1952,  n.
1009; 
    b) disporre di appositi locali dotati di aspiratori dei  fumi  di
azoto, pareti lavabili e servizi  igienici,  nonche'  di  contenitori
idonei  alla  conservazione  del  materiale  seminale   ed   embrioni
confezionati. 
 
          Nota all'art. 15:
              - Per  il  titolo  della legge 25 luglio 1952, n. 1009,
          vedi nella nota all'art. 13.