Art. 17. Impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale: suini 1. Negli allevamenti suinicoli e' consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima. 2. Condizioni per l'impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale sono: a) che l'azienda disponga di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco o refrigerato; b) che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultino idonei per la monta naturale; c) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria; d) che l'azienda disponga di personale di cui all'articolo 21. 3. L'azienda ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla regione competente lo svolgimento di detta attivita'. Le regioni, con riferimento alle dimensioni dell'allevamento, possono prevedere che la responsabilita' sanitaria sia assicurata da un veterinario.