Art. 17. 
 Impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale: suini 
  1. Negli allevamenti suinicoli  e'  consentito  il  prelievo  e  la
preparazione  di  materiale  seminale  proveniente  dai  riproduttori
maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe
dell'azienda medesima. 
  2.  Condizioni   per   l'impiego   dell'inseminazione   artificiale
nell'ambito aziendale sono: 
    a) che l'azienda disponga di locali ed attrezzature adeguati  per
il  prelievo,  la  preparazione  e  la  conservazione  del  materiale
seminale, fresco o refrigerato; 
    b) che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento  risultino
idonei per la monta naturale; 
    c) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle  competenti
aziende sanitarie locali  in  materia  di  profilassi  e  di  polizia
sanitaria; 
    d) che l'azienda disponga di personale di cui all'articolo 21. 
  3.  L'azienda  ha  l'obbligo  di  comunicare  tempestivamente  alla
regione competente lo svolgimento di detta attivita'. Le regioni, con
riferimento alle dimensioni dell'allevamento, possono  prevedere  che
la responsabilita' sanitaria sia assicurata da un veterinario.