Art. 18. 
    Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi 
  1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla  produzione  di
materiale seminale da utilizzare in inseminazione  artificiale,  deve
soddisfare le seguenti condizioni: 
    a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del  libro
genealogico o del registro anagrafico della razza di  appartenenza  o
in  un  registro  dei  suini  riproduttori  ibridi.  L'iscrizione  e'
attestata  dal  certificato  genealogico  o  anagrafico,   rilasciato
dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene  i  suddetti
libri o registri; 
    b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per
l'ammissione   alla   inseminazione   artificiale,   programmate   ed
organizzate  dalle  associazioni   degli   allevatori   o   dall'ente
competente che tiene il libro o registro, o essere stato  ammesso  ad
una prova di valutazione genetica, qualora  trattasi  di  un  giovane
riproduttore. In questo ultimo caso,  l'utilizzazione  del  materiale
seminale e' consentita  nei  limiti  quantitativi  necessari  per  la
realizzazione,  da  parte  dell'associazione   degli   allevatori   o
dell'ente competente, delle prove medesime; 
    c) essere identificato, qualora  trattasi  di  bovini,  bufalini,
ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1996,  n.  317,  e
qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio
o altro mezzo idoneo  stabilito  dalle  norme  del  competente  libro
genealogico o registro anagrafico; 
    d) disporre di un  certificato  di  accertamento  dell'ascendenza
basato sull'analisi del gruppo sanguigno  o  altro  metodo  adeguato,
rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente  competente
che tiene il libro genealogico o il registro; 
    e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie,  rilasciate
dalle aziende sanitarie locali, che attestino i  requisiti  stabiliti
dal Ministero della sanita'; 
    f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli  accertamenti
sanitari effettuati  a  cura  delle  aziende  sanitarie  locali,  che
attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma  delle
vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate
dal Ministero della sanita'; 
    g)  provenire  da  un  centro  genetico  o  da  altro  centro  di
produzione  di  pari  livello  sanitario,  oppure  essere   risultato
negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove  stabilite  dal
Ministero della sanita' ed effettuate durante l'isolamento di  almeno
trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena. 
 
          Nota all'art. 18:
              - Per  il  testo dell'art. 4 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 aprile  1996, n. 317, vedi nelle note
          all'art. 1.