Art. 18. Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi 1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione e' attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri; b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro, o essere stato ammesso ad una prova di valutazione genetica, qualora trattasi di un giovane riproduttore. In questo ultimo caso, l'utilizzazione del materiale seminale e' consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione, da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente, delle prove medesime; c) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico; d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro; e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalle aziende sanitarie locali, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanita'; f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari effettuati a cura delle aziende sanitarie locali, che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanita'; g) provenire da un centro genetico o da altro centro di produzione di pari livello sanitario, oppure essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanita' ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena.
Nota all'art. 18: - Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi nelle note all'art. 1.