Art. 19. 
             Inseminazione artificiale: altri requisiti 
  1. La  raccolta  del  materiale  seminale  deve  essere  effettuata
esclusivamente  all'interno  degli  appositi  locali  del  centro  di
produzione  dello  sperma.  Il  riproduttore  maschio,   durante   la
permanenza nel centro di produzione dello  sperma,  non  puo'  essere
adibito alla monta naturale. 
  2.  I  giovani  riproduttori  maschi  in  attesa  dell'esito  della
valutazione genetica  non  possono  essere  spostati  dal  centro  di
produzione dello sperma senza  preventiva  comunicazione  all'azienda
sanitaria locale competente e, prima di essere riammessi  al  centro,
devono  essere  sottoposti  nuovamente  agli  accertamenti   sanitari
previsti per essere adibiti alla inseminazione artificiale.