Art. 20. 
Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi  etnici
                        a limitata diffusione 
  1. Le regioni, previa comunicazione al  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali, possono autorizzare, su specifica richiesta dei
centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale
di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi  etnici  a  limitata
diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico,  direttamente
nelle  aziende  che  li   ospitano.   L'utilizzo   dell'inseminazione
artificiale e' coordinato dall'Associazione italiana  allevatori  nel
quadro dell'attivita' di recupero e potenziamento promossa  per  tali
razze  e  tipi  etnici  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali o dalle regioni.