Art. 20. Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione 1. Le regioni, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, possono autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano. L'utilizzo dell'inseminazione artificiale e' coordinato dall'Associazione italiana allevatori nel quadro dell'attivita' di recupero e potenziamento promossa per tali razze e tipi etnici dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni.