Art. 21. 
               Pratica della inseminazione artificiale 
  1. I veterinari e gli operatori pratici  che  intendono  esercitare
l'attivita' di inseminazione artificiale devono  essere  iscritti  in
appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che  attribuira'  a
ciascun iscritto uno  specifico  codice  univoco  identificativo.  Le
regioni prevedono le modalita' per la presentazione delle domande  di
iscrizione che devono comunque contenere le seguenti indicazioni: 
    a)   ambito   territoriale   in   cui   si   intende    praticare
l'inseminazione artificiale; 
    b) impianti a cui si  ricorre  per  la  fornitura  del  materiale
seminale; 
    c) dichiarazione relativa  allo  svolgimento  dell'attivita'  nel
proprio o altrui allevamento (per i soli operatori pratici); 
    d) iscrizione all'albo professionale (per i veterinari). 
  Gli operatori pratici di inseminazione artificiale devono  allegare
alla  domanda  medesima  autocertificazione  relativa   al   possesso
dell'attestato di idoneita' rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della
legge  11  marzo  1974,  n.  74,  nonche'  alla   sottoscrizione   di
convenzioni con i centri di produzione, o con  i  recapiti  a  questi
ultimi collegati. 
  2. La regione puo' sospendere o revocare l'iscrizione nei  suddetti
elenchi, previo parere di una apposita  commissione  regionale  nella
quale siano rappresentate anche le categorie interessate, qualora  il
veterinario o l'operatore pratico  di  inseminazione  artificiale  si
renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento. 
  3.  I  veterinari  e  gli  operatori   pratici   di   inseminazione
artificiale hanno l'obbligo di: 
    a) rifornirsi  di  materiale  seminale  esclusivamente  presso  i
recapiti autorizzati; 
    b)  mantenere  in  buono  stato  di  conservazione  il  materiale
seminale; 
    c) utilizzare esclusivamente materiale seminale  di  riproduttori
approvati per l'inseminazione artificiale; 
    d) certificare  l'intervento  di  inseminazione  artificiale,  su
appositi moduli forniti dalle regioni.  L'obbligo  di  certificazione
dell'intervento  di  inseminazione  artificiale  non   sussiste   per
l'inseminazione  artificiale  suina  effettuata  con  seme  fresco  o
refrigerato. 
  4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere  usata  per  una
sola fattrice. E' vietata la suddivisione delle singole  dosi  ed  il
conseguente utilizzo per piu' di una fecondazione. 
 
          Nota all'art. 21:
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 11 marzo
          1974,  n.  74  (Modificazioni  ed  integrazioni della legge
          25 luglio  1952,  n.  1009 e del relativo regolamento sulla
          fecondazione   artificiale   degli   animali)  in  Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 26 marzo 1974:
              "Art.  2.  -  Gli  enti  locali e gli enti di sviluppo,
          nonche'  i  consorzi,  le  cooperative,  gli  istituti e le
          organizzazioni  che esplicano attivita' in campo zootecnico
          con  particolare  riguardo  al  settore  della fecondazione
          animale,  qualora intendano organizzare corsi, della durata
          di   tre  mesi,  per  operatori  pratici  nel  campo  della
          fecondazione  artificiale  presso  centri  di fecondazione,
          facolta'    universitarie,   istituti   zooprofilattici   o
          zootecnici  specializzati,  devono  essere  autorizzati dal
          Ministero  della  sanita' che approva i programmi dei corsi
          stessi.
              Gli   allievi  che  hanno  frequentato  uno  dei  corsi
          autorizzati  ai  sensi  del  precedente comma conseguiranno
          l'idoneita'  dopo aver superato una prova teorico-pratica a
          giudizio  di  una  commissione  presieduta  dal veterinario
          provinciale   e  composta  dall'ispettore  agrario,  da  un
          rappresentante  dell'ordine  dei veterinari della provincia
          sede  di  esame,  da  un  rappresentante  dell'associazione
          allevatori  e  da un rappresentante dell'ente che organizza
          il corso.
              Fa   parte   della   commissione   suddetta   anche  un
          veterinario  direttore  o  responsabile  di  un impianto di
          fecondazione artificiale.
              La   commissione   prevista  dai  precedenti  commi  e'
          nominata  dalla  giunta  regionale  o rispettivamente dalla
          giunta delle province autonome di Trento e Bolzano".