Art. 21. Pratica della inseminazione artificiale 1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attivita' di inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuira' a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo. Le regioni prevedono le modalita' per la presentazione delle domande di iscrizione che devono comunque contenere le seguenti indicazioni: a) ambito territoriale in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale; b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale; c) dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attivita' nel proprio o altrui allevamento (per i soli operatori pratici); d) iscrizione all'albo professionale (per i veterinari). Gli operatori pratici di inseminazione artificiale devono allegare alla domanda medesima autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di idoneita' rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, nonche' alla sottoscrizione di convenzioni con i centri di produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati. 2. La regione puo' sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi, previo parere di una apposita commissione regionale nella quale siano rappresentate anche le categorie interessate, qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento. 3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di: a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati; b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale; c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale; d) certificare l'intervento di inseminazione artificiale, su appositi moduli forniti dalle regioni. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato. 4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. E' vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per piu' di una fecondazione.
Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 (Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali) in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 1974: "Art. 2. - Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonche' i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attivita' in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facolta' universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, devono essere autorizzati dal Ministero della sanita' che approva i programmi dei corsi stessi. Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneita' dopo aver superato una prova teorico-pratica a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso. Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale. La commissione prevista dai precedenti commi e' nominata dalla giunta regionale o rispettivamente dalla giunta delle province autonome di Trento e Bolzano".