Art. 12. Progetti di ricerca e formazione presentati in conformita' a bandi emanati dal Murst per la realizzazione di obiettivi specifici 1. Ai fini del potenziamento di specifici settori tecnologici, il Ministro, in coerenza con il Programma Nazionale per la Ricerca, individua, con proprio decreto, settori e aree tecnologiche prioritarie di intervento e definisce temi di ricerca e formazione professionale, determinando, altresi', l'entita' dell'ammontare massimo della spesa. 2. Il competente Servizio, quindi, con decreto direttoriale invita i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del presente decreto a presentare progetti per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2 sui temi prioritari di intervento individuati e indica i criteri per la selezione degli stessi, nonche', ove necessario, i limiti temporali e di costo per lo sviluppo di ciascuna tematica. 3. Per le modalita' di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 5 del presente decreto, ad eccezione del comma 5 e salva, comunque, l'applicazione delle disposizioni seguenti. 4. Per tali progetti, l'agevolazione del MURST e' concessa nella forma del contributo nella spesa secondo le disposizioni di cui al comma 26 del precedente articolo 5. Si applica, altresi', il comma 21 del medesimo articolo 5. 5. Per i progetti ammessi all'agevolazione i costi riconoscibili decorrono dal 90o giorno successivo al termine fissato ai sensi del precedente comma 2 per la presentazione dei progetti. 6. Per eventuali iniziative di ricerca che, per finalita' di straordinario interesse pubblico, sono agevolate a totale carico dello Stato, si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della Direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi. In tali casi, i risultati conseguiti restano acquisiti alla proprieta' dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 7. Ogni progetto di ricerca deve prevedere la realizzazione di progetti di formazione professionale di ricercatori e/o tecnici di ricerca, individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese. 8. Il personale in formazione non deve essere legato da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nell'attivita' di formazione. 9. Gli interventi a favore di tali progetti di formazione sono concessi, nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.