Art. 13.
               Specifiche iniziative di programmazione
   1.  Ai  fini  di realizzare particolari interventi di promozione e
sviluppo  delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2 finalizzate allo
sviluppo  socio-economico  del  territorio,  il  MURST, su proposta o
d'intesa con altre Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici, anche
locali,  e previo parere del Comitato di cui all'articolo 7, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  297/99, puo' concludere con i soggetti
attuatori, individuati anche ai sensi dell'articolo 2, commi da 203 a
207,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  la  definizione di
specifici  contratti.  Tali  contratti  possono essere ricompresi nel
quadro  di  accordi piu' ampi con i soggetti proponenti che prevedano
la regolamentazione dei rispettivi ambiti di competenza.
   2.  Per le modalita' di valutazione e gestione degli interventi di
competenza  del  MURST,  si  applicano  le  stesse procedure indicate
all'articolo  5  del  presente  decreto,  ad  eccezione  del comma 5,
nonche' all'articolo 8 per eventuali attivita' di formazione.