Art. 13. Specifiche iniziative di programmazione 1. Ai fini di realizzare particolari interventi di promozione e sviluppo delle attivita' di cui all'articolo 2 finalizzate allo sviluppo socio-economico del territorio, il MURST, su proposta o d'intesa con altre Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici, anche locali, e previo parere del Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, puo' concludere con i soggetti attuatori, individuati anche ai sensi dell'articolo 2, commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la definizione di specifici contratti. Tali contratti possono essere ricompresi nel quadro di accordi piu' ampi con i soggetti proponenti che prevedano la regolamentazione dei rispettivi ambiti di competenza. 2. Per le modalita' di valutazione e gestione degli interventi di competenza del MURST, si applicano le stesse procedure indicate all'articolo 5 del presente decreto, ad eccezione del comma 5, nonche' all'articolo 8 per eventuali attivita' di formazione.