Art. 6

   (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)

   1.  All'articolo  16,  comma  1, lettera d), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a
tassazione  separata,  sono  aggiunte,  in  fine, le parole: "e delle
societa' di persone".
   2.  All'articolo  79,  comma  8, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  concernente  la determinazione del reddito
delle  imprese  autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo,
e'  inserito il seguente: "Per le medesime imprese compete, altresi',
una   deduzione   forfetaria   annua  di  lire  300.000  per  ciascun
motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3.500 chilogrammi".
   3.  Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23  dicembre  1998,  n.  448,  in  materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per
i due periodi di imposta successivi.
   4.  All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio
1999,  n.  133,  dopo  le parole: "sono applicabili" sono inserite le
seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000".
   5.  Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di
riordino  delle  imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione
delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  1,  il  comma  3,  in  materia  di  applicazione
dell'aliquota ridotta, e' sostituito dal seguente:
   "3.  La  parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che
supera  il  reddito  complessivo  netto  dichiarato  e'  computata in
aumento  del  reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi
d'imposta successivi, ma non oltre il quinto";
   b)   all'articolo   6,   comma   1,   concernente   l'applicazione
dell'aliquota  ridotta  alle  societa'  quotate,  le  parole  da: "le
aliquote  di cui ai commi" fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle  seguenti:  "l'aliquota  di  cui  al comma 1 dell'articolo 1 e'
ridotta al 7 per cento".
   6.  Le  disposizioni  del  comma  2  si  applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla data del 31
dicembre   2000;  a  decorrere  dal  medesimo  periodo  d'imposta  si
applicano  le  disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al
riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.
   7.  I  soggetti  che,  avendo  in precedenti esercizi imputato gli
ammortamenti  anticipati  a riduzione del costo dei beni, adottino la
diversa  metodologia  contabile  di imputazione alla speciale riserva
prevista dall'articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  possono  riclassificare  gli  ammortamenti
anticipati  pregressi  imputandoli  alla  suddetta  riserva, al netto
dell'importo destinato al fondo imposte differite.
   8. All'articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998,
n.  441,  recante  norme  a  favore  dell'imprenditoria  giovanile in
agricoltura,  le  parole:  "a  fondi  rustici"  sono sostituite dalle
seguenti:  "ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati,
le  pertinenze,  le  scorte  vive  e  morte e quant'altro strumentale
all'attivita' aziendale".
   9. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
il   primo   periodo   e'  sostituito  dal  seguente:  "Per  favorire
l'introduzione  e la tenuta della contabilita' da parte delle imprese
condotte  da giovani agricoltori o da societa' di cui all'articolo 2,
il  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, d'intesa con le
regioni interessate, e' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni
per fornire assistenza, formazione e informatizzazione".
   10.  Per  le finalita' di cui al comma 9 possono essere utilizzati
anche  i  fondi  residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
   11.   Alle   persone   fisiche  in  possesso  della  qualifica  di
imprenditore  agricolo,  partecipanti  ad  imprese  familiari o socie
delle  societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice
si  applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le
suddette  societa' o imprese familiari rivestano la qualifica di soci
nella stessa cooperativa agricola.
   12.  All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  recante  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive,  le  parole:  "e  al  1º  gennaio  1999"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  al  1  gennaio 1999 e al 1º gennaio
2000"; nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta
successivi,  l'aliquota  e'  stabilita, rispettivamente, nelle misure
del  2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi
d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella
misura del 2,5".
   13.  La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a
investimenti  ambientali,  come  definiti al comma 15, non concorre a
formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
   14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma
13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello
in  cui  gli investimenti ambientali sono effettuati, reddito escluso
dall'imposizione    si   determina   diminuendo   l'ammontare   degli
investimenti  ambientali  di  un  importo  pari alla differenza tra i
corrispettivi  derivanti  dalle predette cessioni e i costi sostenuti
nello  stesso  periodo  d'imposta  per la reazione degli investimenti
ambientali.
   15.  Per  investimento  ambientale si intende il costo di acquisto
delle  immobilizzazioni  materiali  di  cui  all'articolo 2424, primo
comma,   lettera  B),  n.  II,  del  codice  civile,  necessarie  per
prevenire,  ridurre  e  riparare  danni causati all'ambiente. Sono in
ogni  caso  esclusi  gli  investimenti  realizzati  in  attuazione di
obblighi  di  legge.  Gli investimenti ambientali vanno calcolati con
l'approccio incrementale.
   16.  A  decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate sono
tenute  a  rappresentare  nel  bilancio di esercizio gli investimenti
ambientali realizzati.
   17.  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia
nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,  sentite  le categorie
professionali  interessate,  effettua  nell'anno  2001  un censimento
degli investimenti ambientali realizzati.
   18.  All'onere  derivante dalle misure agevolative di cui ai commi
da  13  a  17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo
presso  il  Ministero  delle  finanze  con  una dotazione di lire 7,7
miliardi  per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il
2003.
   19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello
in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, la
quota  di  reddito  di  cui  al  comma  13  corrisponde all'eccedenza
rispetto  alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due
periodi di imposta precedenti.
   20.  All'articolo  65,  comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri
di  utilita'  sociale,  dopo  la  lettera  c-nonies)  e'  aggiunta la
seguente:
   "c-decies)  le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi
di  gestione  di  parchi  e  riserve naturali, terrestri e marittimi,
statali  e  regionali,  e  di  ogni  altra  zona  di  tutela speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale  e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private  indicate  alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114,
effettuate  per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione,
studio,  ricerca  e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita'
di  interesse  generale  cui  corrispondono  tali ambiti protetti. Il
Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto, periodicamente,
i  soggetti  e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle
predette  erogazioni  liberali;  determina, a valere sulla somma allo
scopo  indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun  ente  o  soggetto
beneficiario.  Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i
singoli  soggetti  beneficiari  che abbiano ricevuto somme di importo
maggiore  della  quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano
all'entrata  dello  Stato  un  importo  pari  al  37  per cento della
differenza".
   21.  Le  disposizioni  di cui al comma 20 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
   22.   Ai  fini  di  quanto  previsto  al  comma  20,  il  Ministro
dell'ambiente  determina  l'ammontare  delle erogazioni deducibili in
misura  complessivamente  non  superiore  a  15  miliardi  di  lire a
decorrere dall'anno 2002.
   23.  L'articolo  12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  12. - (Somme ammesse in deduzione dal reddito). - 1. Per le
societa'  cooperative  e  loro consorzi sono ammesse in deduzione dal
reddito  le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di
una  parte  del  prezzo  dei  beni e servizi acquistati o di maggiore
compenso  per  i  conferimenti  effettuati. Le predette somme possono
essere imputate ad incremento delle quote sociali".
   24. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
le  parole:  "il  successivo"  sono sostituite dalle seguenti: "i due
successivi".
 
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 16  e  79 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  -  gia'  citato  nelle note all'art. 2, cosi' come
          modificato dal presente articolo:
              "Art.  16  (Tassazione  separata).  -  1.  L'imposta si
          applica separatamente sui seguenti redditi:
                a) trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
          all'art.  2122  del codice civile; altre indennita' e somme
          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
          dei  predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
          quelle  attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
          ai  sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
          e  i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure    esecutive,    a   seguito   di   provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria  o di transazioni relativi alla
          risoluzione del rapporto di lavoro;
              a-bis)   le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  alla
          lettera  h-bis)  del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma
          di  capitale, anche in caso di riscatto di cui all'art. 10,
          comma  1-bis,  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.
          124, e a titolo di anticipazioni;
                b) emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di lavoro
          dipendente  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre cause non
          dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
          e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2
          dell'art. 46;
                c) indennita'   percepite   per   la  cessazione  dei
          rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa, di
          cui  al  comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
          risulta  da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del
          rapporto  nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i valori
          comunque  percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
          anche  se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
          esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'
          giudiziaria  o di transazioni relativi alla risoluzione dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
              c-bis)  l'indennita'  di  mobilita'  di cui all'art. 7,
          comma  5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
          di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge  10 giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1994,  n.  489,
          corrisposti anticipatamente;
                d) indennita'   per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
                e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
          notarili;
                f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
          termine  dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
          dell'art.  4  della  legge  23 marzo  1981,  n.  91, se non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
                g) plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
          realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza  di  liquidazione, anche concorsuale, di imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
                g-bis)  plusvalenze  di cui alla lett. b) del comma 1
          dell'art.  81  realizzate  a  seguito  di cessioni a titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento della cessione;
                h) indennita'  per  perdita dell'avviamento spettanti
          al  conduttore  in  caso  di  cessazione della locazione di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
          spettanti al precedente titolare;
                i) indennita'  spettanti  a  titolo  di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni;
                l)  redditi  compresi  nelle  somme  attribuite o nel
          valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
          indicate  nell'art.  5  nei  casi  di recesso, esclusione e
          riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
          socio,   e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
          liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
          il  periodo  di  tempo intercorso tra la costituzione della
          societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
          la  deliberazione  di  riduzione del capitale, la morte del
          socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
          anni;
                m) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
          valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci di societa'
          soggette  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
          costituzione  della societa', la comunicazione del recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
                n) redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
          dei  beni  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei
          titoli  di  cui  alle  lettere  a), b), f) e g) del comma 1
          dell'art.  41,  quando  non  sono  soggetti a ritenuta alla
          fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni;
                n-bis)  somme  conseguite  a  titolo  di  rimborso di
          imposte  o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
          quali  si  e' fruito della detrazione in periodi di imposta
          precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle
          spese  rimborsate  di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
          e), quinto e sesto periodo.
              2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
          1  sono  esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da
          societa'  in  nome collettivo o in accomandita semplice; se
          conseguiti  da  persone  fisiche  nell'esercizio di imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia   fatta   richiesta  nella  dichiarazione  dei  redditi
          relativa   al   periodo   di  imposta  al  quale  sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa.
              3.  Per  i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
          comma  1  e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
          non  conseguiti  nell'esercizio  di  imprese commerciali il
          contribuente  ha facolta' di non avvalersi della tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui  e'  avvenuta  o  ha  avuto inizio la percezione. Per i
          redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
          1  gli  uffici  provvedono  a iscrivere a ruolo le maggiori
          imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
          e  18  ovvero  facendo  concorrere  i  redditi  stessi alla
          formazione  del  reddito  complessivo dell'anno in cui sono
          percepiti,   se   cio'   risulta  piu'  favorevole  per  il
          contribuente.
              4.  (La  disposizione  del  comma 4 e' stata trasferita
          nell'art.  9,  quale  comma  5, dall'art. 1 del decreto del
          Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42).".
              "Art.  79  (Imprese  minori). - 1. Il reddito d'impresa
          dei   soggetti   che  secondo  le  norme  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          ammessi  al regime di contabilita' semplificata e non hanno
          optato   per   il  regime  ordinario  e'  costituito  dalla
          differenza  tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e
          degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1,
          conseguiti  nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese
          documentate  sostenute nel periodo stesso. La differenza e'
          rispettivamente   aumentata  e  diminuita  delle  rimanenze
          finali  e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59,
          60  e  61  ed  e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze
          realizzate  ai  sensi  dell'art.  54 e delle sopravvenienze
          attive  di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e
          sopravvenienze passive di cui all'art. 66.
              2. (Comma abrogato).
              3.  Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
          secondo   le   disposizioni  degli  articoli  67  e  68,  a
          condizione   che   sia   tenuto   il   registro   dei  beni
          ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite
          su  crediti  sono  deducibili  a norma dell'art. 66. Non e'
          ammessa   alcuna  deduzione  a  titolo  di  accantonamento;
          tuttavia   gli  accantonamenti  di  cui  all'art.  70  sono
          deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri
          di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.
              4. (Comma abrogato).
              5.   Si   applicano,  oltre  a  quelle  richiamate  nei
          precedenti  commi, le disposizioni di cui agli articoli 58,
          62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2
          e  4  dell'art.  64,  ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai
          commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica
          inoltre,  con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che
          concorrono   a  formare  il  reddito  di  impresa  pur  non
          risultando  dalle registrazioni ed annotazioni nei registri
          di  cui  all'art.  18  del decreto indicato nel comma 1, la
          disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.
              6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere
          determinato  in  misura inferiore a quello risultante dalla
          applicazione  dei  criteri  previsti dal successivo art. 80
          per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
              6-bis.  Per gli enti non commerciali e gli organismi di
          tipo  associativo  di  cui  agli  articoli 108  e  111, che
          rientrano   tra   i   soggetti  disciplinati  dal  presente
          articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
              7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e
          per  gli  esercenti  le  attivita'  indicate al primo comma
          dell'art.   1   del  decreto  del  Ministro  delle  finanze
          13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
          del  22 ottobre  1979,  il  reddito d'impresa determinato a
          norma   dei  precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo  di
          deduzione  forfettaria  delle  spese non documentate, di un
          importo  pari  alle seguenti percentuali dell'ammontare dei
          ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1
          per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire;
          0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di
          lire.
              8.  Per  le  imprese  autorizzate  all'autotrasporto di
          merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
          precedenti   commi   e'  ridotto,  a  titolo  di  deduzione
          forfettaria  di spese non documentate, di lire 45.500 per i
          trasporti  personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
          il  comune  in  cui  ha sede l'impresa ma nell'ambito della
          regione  o  delle  regioni  confinanti e di lire 81.000 per
          quelli  effettuati  oltre  tale  ambito.  Per  le  medesime
          imprese  compete,  altresi', una deduzione forfetaria annua
          di  lire  300.000  per  ciascun  motoveicolo  e autoveicolo
          avente  massa  complessiva  a  pieno carico non superiore a
          3.500  chilogrammi.  La deduzione spetta una sola volta per
          ogni     giorno    di    effettuazione    del    trasporto,
          indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione
          dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto
          dal   dichiarante,   recante   l'indicazione   dei   viaggi
          effettuati  e della loro durata e localita' di destinazione
          nonche'    degli    estremi   delle   relative   bolle   di
          accompagnamento   delle   merci   o,  in  caso  di  esonero
          dall'obbligo  di emissione di queste, delle fatture o delle
          lettere  di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno
          1974,  n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le
          lettere  di  vettura  devono  essere  conservate  fino alla
          scadenza del termine per l'accertamento.
              9. (Comma abrogato).".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21, comma 1, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza
          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   29 dicembre  1998,  n.  302,
          supplemento ordinario:
              "1.  Per la ristrutturazione delle reti distributive il
          reddito    di   impresa   degli   esercenti   impianti   di
          distribuzione   di  carburante  e'  ridotto,  a  titolo  di
          deduzione  forfettaria,  di  un  importo pari alle seguenti
          percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art.
          53,  comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
                a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
                b) 0,6  per  cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e
          fino a lire 4 miliardi;
                c) 0,4 per cento del ricavi oltre lire 4 miliardi.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio
          1999,  n.  133  -  gia'  citato nelle note all'art. 4 della
          presente  legge  per  quanto  riguarda  la variazione della
          quota  del  reddito,  cosi'  come  modificato  dal presente
          articolo:
              "Art.  2  (Modifiche  alla  disciplina  dei  redditi di
          impresa).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi aventi ad
          oggetto  la  modifica  delle  disposizioni  concernenti  le
          imposte  sui redditi applicabili alle imprese individuali e
          alle   societa'  di  persone,  in  regime  di  contabilita'
          ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) tassazione  separata,  con  aliquota  allineata  a
          quella  prevista per le persone giuridiche, della parte dei
          redditi  d'impresa  soggetta  al  regime di cui all'art. 5,
          comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre
          1997,  n.  466,  e  assoggettamento all'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche  (IRPEF)  dei  residui  redditi  di
          impresa, eccedenti la predetta parte;
                b) previsione,  per i periodi di imposta successivi a
          quello  in  corso  alla  data  del  1 gennaio  2000,  della
          facolta' per il contribuente di richiedere:
                  1) la  separazione  dell'imposizione sui menzionati
          soggetti  da  quella  dell'imprenditore,  dei collaboratori
          familiari e dei soci;
                  2) l'assoggettamento  del  reddito  di  impresa  ad
          imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime
          previsto per le persone giuridiche;
                  3) l'assoggettamento  all'imposta sul reddito delle
          persone   fisiche   dei  redditi  corrisposti  dall'impresa
          all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con
          applicazione  del  credito di imposta per l'imposta assolta
          dall'impresa.
              2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si attuano nel
          limite  delle  residue  disponibilita'  del  fondo  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera c).
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono   trasmessi   alla  Commissione  parlamentare  di  cui
          all'art. 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          per  l'acquisizione  del  parere, che viene espresso con la
          procedura  di  cui  all'art.  3, commi 14 e seguenti, della
          citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.
              4. Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto degli
          stessi princi'pi e criteri direttivi, e previo parere della
          Commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma 13, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con
          uno  o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o
          correttive.
              5. All'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) alla  lettera  b),  dopo le parole: "rispetto alle
          corrispondenti  voci  risultanti  dal  bilancio relativo al
          periodo  di  imposta  in  corso  alla data del 30 settembre
          1996;  "  sono  inserite  le seguenti: "la nuova disciplina
          puo'   essere   applicata   anche   con  riferimento  a  un
          moltiplicatore di tale incremento; ;
                b) dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:
          "b-bis)  possibilita'  di applicare la nuova disciplina con
          riferimento   all'intero  patrimonio  netto  delle  imprese
          individuali  e  delle  societa'  di  persone  in  regime di
          contabilita' ordinaria; .
              6. Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano a
          decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello
          in  corso  alla  data  del  30 settembre  1996,  anche  con
          riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi
          di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione
          dei   provvedimenti   di  attuazione  del  comma 5  trovano
          applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.
              7. Gli   utili  relativi  agli  esercizi  in  corso  al
          31 dicembre  1998  e  al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle
          societa'  fruenti  delle  agevolazioni  di cui all'art. 14,
          comma 5,  della legge 1 marzo 1986, n. 64, e per i quali e'
          attribuito  ai  soci il credito d'imposta limitato, possono
          essere  esclusi  dalla  formazione del reddito d'impresa se
          determinano   la  riduzione  o  l'annullamento  di  perdite
          rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 3, e
          dell'art.  102  del  testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in
          caso  di  distribuzione,  alle  riserve  formate  con utili
          fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio
          in  corso  al  31 dicembre  1997.  La  disposizione  non si
          applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito
          operazioni sul capitale.
              7-bis.  La  disposizione  di  cui al comma 7 si applica
          agli  utili  formatisi negli esercizi nei quali sono fruite
          le  agevolazioni  di  cui all'art. 14, comma 5, della legge
          1 marzo  1986,  n.  64,  anche  se  si  tratta  di esercizi
          successivi  a  quello  in  corso  alla data del 31 dicembre
          1999.
              8. Per  il  periodo  d'imposta  in  corso  alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  per  i  due
          successivi,  il  reddito complessivo netto dichiarato dalle
          societa'  e  dagli  enti commerciali indicati nell'art. 87,
          comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e' assoggettabile
          all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche  con
          l'aliquota  del 19 per cento per la parte corrispondente al
          minore   tra   l'ammontare   degli   investimenti  in  beni
          strumentali  nuovi  di cui agli articoli 67 e 68 del citato
          testo   unico,   anche   mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria,  effettuati  negli stessi periodi e quello dei
          conferimenti  in  denaro  nonche'  degli  accantonamenti di
          utili  a  riserva  eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia,
          per  il  secondo  dei predetti periodi sono computati anche
          gli  importi,  determinati  ai  sensi  del  comma 9,  degli
          investimenti,  dei  conferimenti  e degli accantonamenti di
          utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato
          ai   fini   dell'applicazione  dell'agevolazione  in  detto
          periodo.  Per  le societa' e gli enti commerciali di cui al
          citato  art.  87,  comma 1, lettera d), le disposizioni del
          presente  comma  si  applicano  relativamente  alle stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato.
              9. Agli effetti del comma 8:
                a) gli  investimenti devono riguardare beni destinati
          a  strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano,
          in  ciascun  periodo  d'imposta,  per la parte eccedente le
          cessioni,  le  dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono
          esclusi  in  ogni  caso  gli  investimenti, le cessioni, le
          dismissioni  e  gli  ammortamenti  relativi  ai beni di cui
          all'art.   121-bis,  comma 1,  lettera a),  numero 1),  del
          citato  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente
          della  Repubblica  n. 917 del 1986, tranne quelli destinati
          ad  essere  utilizzati esclusivamente come beni strumentali
          nell'attivita'   propria  dell'impresa  o  adibiti  ad  uso
          pubblico,   e  relativi  ai  beni  immobili  diversi  dagli
          impianti   e  dagli  opifici  appartenenti  alle  categorie
          catastali  D/1,  D/2,  D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente
          dal  possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso
          di costruzione, destinati a tale utilizzo;
                b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a
          riserva  vanno  computati,  in  ciascun  periodo d'imposta,
          secondo  i  criteri  previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 466, e rilevano
          per  la  parte  eccedente  i  decrementi  di  cui al citato
          comma 5  verificatisi nel medesimo periodo; per le societa'
          e  gli  enti  commerciali  di  cui  all'art.  87,  comma 1,
          lettera d),   del   citato  testo  unico  si  assumono  gli
          incrementi   del   fondo   di   dotazione   delle   stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato.
              10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di
          cui  agli  articoli 1,  comma 3,  e  6, comma 1, del citato
          decreto  legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del
          reddito  assoggettato  alla  disciplina  dei  commi 8 e 9 e
          della  relativa  imposta.  Detto  reddito rileva, tuttavia,
          agli  effetti  della  determinazione  dell'ammontare  delle
          imposte  di  cui  al comma 4 dell'art. 105 del citato testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          n.  917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi
          di  cui  al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a
          tal  fine  si  considera  come  provento non assoggettato a
          tassazione  la  quota  pari  al  48,65  per  cento di detto
          reddito  (misura  ridotta al 47,22 per cento per il reddito
          del  periodo  d'imposta  in  corso  alla data del 1 gennaio
          2001).
              11. Le  disposizioni  dei  commi 8 e 9 sono applicabili
          per  i  periodi  di  imposta  1999  e  2000,  anche ai fini
          dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, al reddito
          d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle
          societa'  in  nome  collettivo e in accomandita semplice in
          regime  di  contabilita'  ordinaria. Se i predetti soggetti
          sono   in   regime   di   contabilita'   semplificata,   le
          disposizioni    stesse   si   applicano   con   riferimento
          esclusivamente  all'ammontare  degli  investimenti indicati
          nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano
          non  inferiori  a  quelli  derivanti  dall'applicazione dei
          parametri   di  cui  all'art.  3,  comma 184,  della  legge
          28 dicembre  1995,  n. 549, o degli studi di settore di cui
          all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.
              11-bis.  Se i beni oggetto degli investimenti di cui al
          comma 8   sono  ceduti  a  terzi  o  destinati  al  consumo
          personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci
          o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
          o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo
          periodo   d'imposta   successivo   a   quello  in  cui  gli
          investimenti  sono effettuati ovvero se il patrimonio netto
          e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
          all'imprenditore   entro   il   secondo  periodo  d'imposta
          successivo  a  quello in cui i conferimenti in denaro e gli
          accantonamenti  di  utili  di  cui allo stesso comma 8 sono
          eseguiti,    il   reddito   assoggettato   all'applicazione
          dell'aliquota  ivi  prevista  e'  rideterminato  assumendo:
          a) l'importo  degli  investimenti  ridotto della differenza
          tra  il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati
          e  i  costi  sostenuti  nello  stesso periodo d'imposta per
          l'effettuazione   di   investimenti   di  cui  al  comma 8;
          b) l'ammontare  dei  conferimenti e degli accantonamenti di
          utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni
          e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i
          criteri   previsti   dall'art.   1,  comma 5,  del  decreto
          legislativo    18 dicembre    1997,   n.   466,   e   degli
          accantonamenti  di  utili  eseguiti  nello  stesso  periodo
          d'imposta.   La   maggiore   imposta   e'  liquidata  nella
          dichiarazione  dei  redditi  del periodo d'imposta in cui i
          beni  sono  alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed
          e'  versata  nel  termine  per  il versamento a saldo delle
          imposte dovute per tale periodo.
              12. Per  i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il
          successivo,   l'acconto   dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  e  dell'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche  e'  calcolato,  in base alle disposizioni della
          legge  23 marzo  1977,  n.  97, e successive modificazioni,
          assumendo  come  imposta  del  periodo  precedente  e  come
          imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella
          che  si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei
          commi da 8 a 11.
              13. Dai  decreti  legislativi di cui al comma 5 e dalle
          disposizioni  di  cui al comma 7 non possono derivare oneri
          aggiuntivi  per  il  bilancio dello Stato superiori a 1.000
          miliardi  di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri
          si  provvede  mediante  utilizzo  della  proiezione  per il
          medesimo  anno  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999,
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  delle  finanze. All'onere derivante dalle misure
          agevolative  di  cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri
          derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al comma 7 che non
          risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati
          complessivamente  in  2.000  miliardi  di lire per ciascuno
          degli  anni  2000  e  2001, si provvede per una quota parte
          pari  alla  meta'  mediante utilizzo delle proiezioni per i
          medesimi  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999,
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000
          miliardi  di  lire  per  ciascuno degli anni 2000 e 2001 si
          provvede  a  carico  delle  maggiori  disponibilita' di cui
          all'art.  1,  comma 2,  ultimo periodo, che a tal fine sono
          utilizzabili   anche   per   l'anno   2000,  salvo  che  al
          reperimento  delle  medesime  somme  si provveda secondo le
          procedure  previste  dall'art. 11-ter, comma 7, della legge
          5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni; in
          assenza  di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al
          comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 - modificato anche
          dall'art.  8  della  presente  legge  -  e  dell'art. 6 del
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  466, recante:
          "Riordino  delle  imposte  personali sul reddito al fine di
          favorire   la   capitalizzazione  delle  imprese,  a  norma
          dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  5 gennaio  1998,  n.  3,  supplemento ordinario,
          cosi' come modificato dal presente articolo:
              "Art.  1.  - 1. Il reddito complessivo netto dichiarato
          dalle societa' e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul
          reddito  delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per
          cento   per  la  parte  corrispondente  alla  remunerazione
          ordinaria   della   variazione   in  aumento  del  capitale
          investito   rispetto   a  quello  esistente  alla  chiusura
          dell'esercizio  in corso al 30 settembre 1996, incrementata
          del  20  per  cento  per  il periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al 30 settembre 1999, e del 40 per cento
          per   i   periodi   d'imposta   successivi.   La   presente
          disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 125
          del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di
          imposta  e' superiore o inferiore ad un anno, la variazione
          in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.
              2. La  remunerazione  ordinaria  di  cui  al comma 1 e'
          determinata  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, da emanare entro il
          31 marzo   di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei  rendimenti
          finanziari   medi  dei  titoli  obbligazionari  pubblici  e
          privati,  aumentabili  fino  al  3  per  cento  a titolo di
          compensazione   del   maggior  rischio  differenziabile  in
          funzione  del  settore  di  attivita'  e  delle  dimensioni
          dell'impresa, nonche' della localizzazione.
              3. La  parte  della  remunerazione  ordinaria di cui al
          comma 1  che supera il reddito complessivo netto dichiarato
          e'   computata   in   aumento  del  reddito  assoggettabile
          all'aliquota  ridotta  dei periodi d'imposta successivi, ma
          non oltre il quinto.
              4. Ai  fini  dell'applicazione del comma 1, il capitale
          investito  esistente  alla chiusura dell'esercizio in corso
          al  30 settembre  1996  e'  costituito dal patrimonio netto
          risultante   dal   relativo  bilancio,  senza  tener  conto
          dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni
          in  aumento  i  conferimenti  in  denaro  nonche' gli utili
          accantonati  a  riserva ad esclusione di quelli destinati a
          riserve  non disponibili costituite a fronte di plusvalenze
          derivanti  dalla  valutazione  effettuata a norma dell'art.
          2426,  comma 1, n. 4, del codice civile; come variazioni in
          diminuzione   le   riduzioni   del   patrimonio  netto  con
          attribuzione,  a  qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
          In  ciascun  esercizio la variazione in aumento, cosi' come
          incrementata  ai  sensi  del  comma 1,  non  puo'  comunque
          eccedere   il  patrimonio  netto  risultante  dal  relativo
          bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo.
              5. Gli  incrementi  derivanti da conferimenti in denaro
          rilevano  a  partire  dalla  data  del  versamento;  quelli
          derivanti    dall'accantonamento   di   utili   a   partire
          dall'inizio  dell'esercizio in cui le relative riserve sono
          formate.   I  decrementi  rilevano  a  partire  dall'inizio
          dell'esercizio in cui si sono verificati.".
              "Art.  6.  -  1.  Per  le  societa'  i  cui  titoli  di
          partecipazione  sono  ammessi, successivamente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, alla quotazione nei
          mercati   regolamentati   dei   paesi  aderenti  all'Unione
          Europea,  per  i  primi tre periodi di imposta successivi a
          quello della prima quotazione, l'aliquota di cui al comma 1
          dell'art. 1 e' ridotta al 7 per cento.
              1-bis.  Le  disposizioni  del  comma 1 non si applicano
          alle  societa'  i cui titoli di partecipazione sono ammessi
          alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio
          netto   superiore  a  500  miliardi  di  lire,  cosi'  come
          risultante  dal bilancio dell'esercizio precedente a quello
          di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio.
              2. Alle  disposizioni del presente decreto si applicano
          le  previsioni degli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600.  Ai  fini  del  citato  art. 37-bis si considerano
          indebiti  i  comportamenti  tesi  a moltiplicare la base di
          calcolo  del  beneficio  di  cui  all'art. 1 a fronte della
          medesima immissione di nuovo capitale investito.".
              - Per  il  testo dell'art. 67, comma 3, del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - gia'
          citato  nelle  note  all'art.  2 -,  si  rinvia  alle  note
          all'art. 8.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          15 dicembre  1998, n. 441 - gia' citata nelle note all'art.
          2 -, cosi' come modificato dal presente articolo:
              "Art.  14  (Disposizioni  fiscali).  -  1.  Al  fine di
          favorire  la  continuita'  dell'impresa  agricola, anche se
          condotta in forma di societa' di persone, gli atti relativi
          ai  beni  costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati,
          le   pertinenze,  le  scorte  vive  e  mode  e  quant'altro
          strumentale  all'attivita' aziendale oggetto di successione
          o  di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo
          grado   sono   esenti   dall'imposta  sulle  successioni  e
          donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e
          soggetti  alle  sole  imposte  ipotecarie  in  misura fissa
          qualora i soggetti interessati siano:
                a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a
          titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta
          anni,  iscritti  alle  relative gestioni previdenziali, o a
          condizione   che   si   iscrivano   entro   tre   anni  dal
          trasferimento;
                b) giovani  che  non hanno ancora compiuto i quaranta
          anni   a   condizione  che  acquisiscano  la  qualifica  di
          coltivatore  diretto  o  di  imprenditore agricolo a titolo
          principale   entro  ventiquattro  mesi  dal  trasferimento,
          iscrivendosi  alle  relative gestioni previdenziali entro i
          successivi due anni.
              2. Le  agevolazioni  di  cui al comma 1 sono concesse a
          decorrere  dal  1999  a condizione che i soggetti di cui al
          medesimo   comma  si  obblighino  a  coltivare  o  condurre
          direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.
              3. Ai   soli   fini   delle  imposte  sui  redditi,  le
          rivalutazioni  dei  redditi  dominicali  ed agrari previste
          dall'art.  31,  comma 1,  della  legge 23 dicembre 1994, n.
          724, e dall'art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662,  a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  non  si applicano per i periodi di imposta
          durante  i  quali  i  terreni  assoggettati  alle  medesime
          rivalutazioni  sono  concessi in affitto per usi agricoli a
          giovani  che  non  hanno  ancora  compiuto i quaranta anni,
          aventi   la   qualifica   di   coltivatore   diretto  o  di
          imprenditore   agricolo   a   titolo   principale   o   che
          acquisiscano   tali  qualifiche  entro  dodici  mesi  dalla
          stipula  del  contratto  di  affitto, purche' la durata del
          contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.
              4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
          per  i  terreni  il cui contratto di affitto, in corso alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sia
          rinnovato  alla  scadenza,  per  un periodo non inferiore a
          cinque  anni,  agli  stessi  soggetti  di  cui  al medesimo
          comma 3.
              5. Dal   1 gennaio   1999,  i  giovani  agricoltori  in
          possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti
          dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o
          permutino   terreni,   sono   assoggettati  all'imposta  di
          registro  nella  misura del 75 per cento di quella prevista
          dalla  tariffa,  parte  prima,  art. 1, nota I, allegata al
          testo  unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta di
          registro,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 aprile 1986, n. 131. Per le finalita' di cui
          al  presente  comma  e'  autorizzata la spesa nel limite di
          16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999.
              6.  Per  favorire  l'introduzione  e  la  tenuta  della
          contabilita'  da  parte  delle  imprese condotte da giovani
          agricoltori  o  da  societa' di cui all'art. 2, il Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con le
          regioni  interessate,  e' autorizzato a stipulare accordi o
          convenzioni    per   fornire   assistenza,   formazione   e
          informatizzazione.  Per  le  finalita'  di  cui al presente
          comma  e'  autorizzata la spesa nel limite di 2 miliardi di
          lire  per  il  1999 e di 3 miliardi di lire a decorrere dal
          2000.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 601,
          recante:   "Disciplina   delle   agevolazioni  tributarie",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre 1973, n.
          268, supplemento ordianrio n. 2:
              "Art.  13  (Finanziamenti  dei  soci).  -  Sono  esenti
          dall'imposta  locale  sui redditi gli interessi sulle somme
          che,  oltre  alle quote di capitale sociale, i soci persone
          fisiche versano alle societa' cooperative e loro consorzi o
          che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:
                a) che  i versamenti e le trattenute siano effettuati
          esclusivamente  per il conseguimento dell'oggetto sociale e
          non  superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta
          milioni.  Tale limite e' elevato a lire ottanta milioni per
          le     cooperative     di    conservazione,    lavorazione,
          trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le
          cooperative di produzione e lavoro;
                b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme
          non superino la misura massima degli interessi spettanti ai
          detentori dei buoni postali fruttiferi.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  45  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: "Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei  tributi  locali",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario, cosi' come
          modificato dal presente articolo:
              "Art.   45  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Per  i
          soggetti   che  operano  nel  settore  agricolo  e  per  le
          cooperative  della  piccola  pesca  e loro consorzi, di cui
          all'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601, per i periodi d'imposta in corso
          al  1 gennaio  1998,  al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000
          l'aliquota  e'  stabilita  nella misura dell'1,9 per cento;
          per  i  tre  periodi  d'imposta  successivi,  l'aliquota e'
          stabilita,  rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10
          e del 3,75 per cento.
              2. Per  i  soggetti  di  cui agli articoli 6 e 7, per i
          periodi  d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio
          1999  e  al  1 gennaio  2000  l'aliquota e' stabilita nella
          misura  del  5,4  per  cento;  per  i due periodi d'imposta
          successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle
          misure del 5 e del 4,75 per cento.
              3. Con   decreto   del   Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti,  tenuto conto della base imponibile dell'imposta
          sulle   attivita'   produttive  e  di  quella  dell'imposta
          personale  sui  redditi, gli ammontari in valore assoluto e
          percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
          derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
          articoli 36  e  51,  comma 1,  in  base  ai  quali  fissare
          l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della
          stessa  imposta  determinato ai sensi dell'art. 31, nonche'
          le  modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a
          6.  La  predetta  riduzione  non  puo  superare per ciascun
          soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel
          predetto  decreto  e non puo' comportare una diminuzione di
          gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a
          250  miliardi  di  lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di
          lire per l'anno 2000.
              4. I   soggetti   per   i  quali  l'applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma 3  determina  un ammontare
          dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via
          ordinaria,  applicano  le  disposizioni  di  cui al comma 3
          anche    per    la   determinazione   dell'imposta   dovuta
          all'esercizio  in  corso  al  1 gennaio  1998,  prendendo a
          riferimento  i  tributi  o  contributi  che sarebbero stati
          dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
              5. Per  i  soggetti che esercitano la propria attivita'
          nel   territorio   di  piu'  regioni  e  che  applicano  le
          disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole
          regioni  e'  determinata  in misura proporzionale alla base
          imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
          imposta  di  cui al comma 6 deve essere ripartito in misura
          proporzionale alla base imponibile regionale.
              6. La  differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria
          per  l'anno  1998 e l'imposta effettivamente pagata in base
          alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in
          detrazione    dall'imposta    regionale   sulle   attivita'
          produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e
          del 25 per cento per l'anno 2000.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2424, primo comma,
          lettera B), n. II, del codice civile:
              "1.  Lo  stato  patrimoniale  deve  essere  redatto  in
          conformita' al seguente schema.
              Attivo:
                A)  Crediti  verso soci per versamenti ancora dovuti,
          con separata indicazione della parte gia' richiamata;
                B) Immobilizzazioni:
                  I - Immobilizzazioni immateriali: (Omissis).
                  Il - Immobilizzazioni materiali:
                    1) terreni e fabbricati;
                    2) impianti e macchinario;
                    3) attrezzature industriali e commerciali;
                    4) altri beni;
                    5) immobilizzazioni in corso e acconti.
                    Totale.
                  III  -  Immobilizzazioni  finanziarie, con separata
          indicazione,  per  ciascuna voce dei crediti, degli importi
          esigibili entro l'esercizio successivo: (Omissis).
                    Totale immobilizzazioni (B);
                C) Attivo circolante: I - IV (Omissis).
                    Totale attivo circolante (C);
                D)  Ratei  e  risconti,  con separata indicazione del
          disaggio su prestiti.
              Passivo:
                A) Patrimonio netto: I - IX (Omissis).
                B) Fondi per rischi e oneri: (omissis).
                C)   Trattamento   di   fine   rapporto   di   lavoro
          subordinato.
                D)  Debiti,  con  separata  indicazione, per ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
          (omissis).
                E)   Ratei   e  risconti,  con  separata  indicazione
          dell'aggio su prestiti.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  65 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'
          citato  nelle  note  all'art.  2, cosi' come modificato dal
          presente articolo:
              "Art.  65  (Oneri  di  utilita' sociale). - 1. Le spese
          relative  ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
          dei  dipendenti  o  categorie di dipendenti volontariamente
          sostenute   per   specifiche   finalita'   di   educazione,
          istruzione,  ricreazione,  assistenza sociale e sanitaria o
          culto,  sono  deducibili  per  un ammontare complessivo non
          superiore  al  5  per  mille dell'ammontare delle spese per
          prestazioni   di   lavoro   dipendente   risultante   dalla
          dichiarazione dei redditi.
              2. Sono inoltre deducibili:
                a) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra  quelle  indicate  nel  comma  1 o finalita' di ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni  di  cui  alla  lettera  g)  dell'art. 10, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
                b) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
                c) le   erogazioni   liberali   fatte   a  favore  di
          universita'  e di istituti di istruzione universitaria, per
          un  ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
          del reddito d'impresa dichiarato;
                c-bis)   le   erogazioni   liberali   a   favore  dei
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere  comunitario  per  un  ammontare  complessivo non
          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa;
                c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della  legge  10 giugno 1939, n. 1089, e del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del  Ministero delle finanze. La deduzione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano la indeducibilita' e dalla data
          di  ricevimento  della  comunicazione inizia a decorrere il
          termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
                c-quater)  le  erogazioni liberali in denaro a favore
          dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
          e  di  associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
          di  lucro  svolgono  o  promuovono  attivita' di studio, di
          ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
          protezione  o  il restauro delle cose indicate nell'art. 1,
          legge  1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese
          le  erogazioni  effettuate per l'organizzazione di mostre e
          di   esposizioni,   che   siano   di   rilevante  interesse
          scientifico  o  culturale,  delle cose anzidette, e per gli
          studi  e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le
          mostre,  le  esposizioni,  gli  studi  e le ricerche devono
          essere  autorizzati,  previo parere del competente comitato
          di  settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e
          ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e
          ambientali,  che dovra' approvare la previsione di spesa ed
          il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e
          ambientali   stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'  le
          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
          riconosciute,  delle  istituzioni  e delle fondazioni siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delle  erogazioni  stesse. Detti termini possono, per causa
          non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola
          volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
          nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
          alla   destinazione,  affluiscono,  nella  loro  totalita',
          all'entrata dello Stato;
                c-quinquies)  le  erogazioni  liberali in denaro, per
          importo  non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                c-sexies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo  non  superiore  a  4  milioni o al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus;
                c-septies)   le   spese   relative   all'impiego   di
          lavoratori   dipendenti,  assunti  a  tempo  indeterminato,
          utilizzati  per  prestazioni di servizi erogate a favore di
          Onlus,  nel  limite  del  cinque  per  mille dell'ammontare
          complessivo   delle   spese   per   prestazioni  di  lavoro
          dipendente,  cosi'  come  risultano dalla dichiarazione dei
          redditi;
                c-octies)  le  erogazioni  liberali in denaro, per un
          importo  non  superiore  a  due  milioni di lire o al 2 per
          cento  del  reddito  d'impresa  dichiarato,  a favore delle
          societa' sportive dilettantistiche.
                c-novies)  le  erogazioni liberali in denaro a favore
          dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
          di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni  e  di
          associazioni  legalmente  riconosciute,  per lo svolgimento
          dei  loro  compiti  istituzionali e per la realizzazione di
          programmi  culturali nei settori dei beni culturali e dello
          spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
          individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
          criteri   che   saranno   definiti  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  i  soggetti  e  le categorie di
          soggetti  che possono beneficiare delle predette erogazioni
          liberali;  determina,  a  valere  sulla  somma  allo  scopo
          indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun ente o soggetto
          beneficiano;  definisce  gli  obblighi  di  informazione da
          parte  dei  soggetti  erogatori e dei soggetti beneficiari;
          vigila  sull'impiego  delle erogazioni e comunica, entro il
          31 marzo  dell'anno  successivo  a quello di riferimento al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
          l'ammontare  delle  erogazioni liberali da essi effettuate.
          Nel  caso  che,  in un dato anno, le somme complessivamente
          erogate  abbiano  superato  la  somma allo scopo indicata o
          determinata,  i  singoli  soggetti  beneficiari che abbiano
          ricevuto  somme  di  importo maggiore della quota assegnata
          dal  Ministero  per i beni e le attivita' culturali versano
          all'entrata  dello  Stato  un  importo pari al 37 per cento
          della differenza.
                c-decies) le  erogazioni  liberali in denaro a favore
          di  organismi  di  gestione  di  parchi e riserve naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona   di   tutela   speciale   paesistico-ambientale  come
          individuata  dalla vigente disciplina, statale e regionale,
          nonche'  gestita  dalle  associazioni  e fondazioni private
          indicate  alla  lettera a)  del  comma 2-bis dell'art. 114,
          effettuate   per   sostenere  attivita'  di  conservazione,
          valorizzazione,  studio,  ricerca  e  sviluppo  dirette  al
          conseguimento  delle  finalita'  di  interesse generale cui
          corrispondono    tali    ambiti   protetti.   Il   Ministro
          dell'ambiente     individua     con     proprio    decreto,
          periodicamente,  i  soggetti e le categorie di soggetti che
          possono  beneficiare  delle  predette  erogazioni liberali;
          determina,  a  valere  sulla  somma allo scopo indicata, le
          quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
          caso  che in un dato anno le somme complessivamente erogate
          abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
          i  singoli  soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
          di  importo  maggiore  della  quota assegnata dal Ministero
          dell'ambiente,  versano  all'entrata dello Stato un importo
          pari al 37 per cento della differenza.
                c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore
          dello  Stato,  delle  regioni,  degli enti territoriali, di
          enti   o   istituzioni   pubbliche,   di  fondazioni  e  di
          associazioni  legalmente riconosciute, per la realizzazione
          di  programmi  di  ricerca  scientifica  nel  settore della
          sanita' autorizzate dal Ministro della sanita' con apposito
          decreto  che  individua  annualmente, sulla base di criteri
          che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          i   soggetti   che   possono   beneficiare  delle  predette
          erogazioni   liberali.   Il   predetto   decreto  determina
          altresi',   fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo
          indicate,   l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili  per
          ciascun  soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
          di  informazione  da  parte  dei  soggetti  erogatori e dei
          soggetti  beneficiari.  Il  Ministero  della sanita' vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno  successivo  a  quello  di riferimento, al centro
          informativo  del  dipartimento  delle entrate del Ministero
          delle   finanze,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori  e
          l'ammontare  delle  erogazioni  liberali deducibili da essi
          effettuate.
              3. (Abrogato).
              4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
          nei  precedenti  commi  e nel comma 1 dell'art. 62 non sono
          ammesse in deduzione.