Art. 8.

     (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

   1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non
commerciali,  che,  a  decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre  2000  e  fino  alla chiusura del periodo d'imposta in corso
alla  data  del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle
aree  territoriali  individuate  dalla  Commissione  delle  Comunita'
europee  come  destinatarie  degli aiuti a finalita' regionale di cui
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c),
del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
Trattato  di  Amsterdam  di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e'
attribuito  un  credito  d'imposta entro la misura massima consentita
nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  limiti  di  intensita'  di aiuto
stabiliti  dalla  predetta  Commissione.  Per il periodo d'imposta in
corso  al  31  dicembre  2000  sono  agevolabili i nuovi investimenti
acquisiti  a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge  o,  se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da
parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito d'imposta
non  e'  cumulabile  con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o
con  altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono
del credito d'imposta.
   2.  Per  nuovi  investimenti  si intendono le acquisizioni di beni
strumentali  nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  i  costi relativi
all'acquisto  di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla
tabella  approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento",
destinati  a  strutture  produttive  gia'  esistenti  o  che  vengono
impiantate  nelle  aree  territoriali di cui al comma 1, per la parte
del  loro  costo  complessivo  eccedente le cessioni e le dismissioni
effettuate  nonche'  gli  ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta,
relativi  a  beni  d'investimento  della stessa struttura produttiva.
Sono   esclusi   gli   ammortamenti  dei  beni  che  formano  oggetto
dell'investimento  agevolato  effettuati  nel periodo d'imposta della
loro entrata in funzione.
   Per  gli  investimenti  effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto
dei  beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le
grandi  imprese,  come definite ai sensi della normativa comunitaria,
gli  investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del
25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
   3.   Agli   investimenti   localizzati   nei   territori   di  cui
all'obiettivo  1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21  giugno 1999, nonche' in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si
applica  la  deduzione  degli  ammortamenti  nella  misura del 90 per
cento.   Le   disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  agli
investimenti  acquisiti  a  decorrere  dalla  approvazione del regime
agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee.
   4.  All'articolo  1,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,   n.   466,   sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"differenziabile  in  funzione  del  settore  di  attivita'  e  delle
dimensioni dell'impresa, nonche' della localizzazione".
   5.  Il  credito  d'imposta  e'  determinato  con riguardo ai nuovi
investimenti  eseguiti  in  ciascun  periodo  d'imposta e va indicato
nella  relativa  dichiarazione  dei  redditi.  Esso non concorre alla
formazione   del  reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di  cui  all'articolo  63  del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, a decorrere
dalla data di sostenimento dei costi.
   6.  Il  credito  d'imposta  a  favore  di  imprese o attivita' che
riguardano  prodotti  o appartengono ai settori soggetti a discipline
comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei
grandi  progetti,  e'  riconosciuto  nel  rispetto  delle  condizioni
sostanziali   e   procedurali   definite  dalle  predette  discipline
dell'Unione  europea  e previa autorizzazione della Commissione delle
Comunita'  europee.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta
di  preventiva  autorizzazione,  ove prescritta, nonche' al controllo
del  rispetto  delle  norme sostanziali e procedurali della normativa
comunitaria.
   7.  Se  i  beni  oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro  il  secondo  periodo  d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione  o  ultimazione,  il  credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello
nel  quale  sono  entrati  in funzione i beni sono dismessi, ceduti a
terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio dell'impresa
ovvero  destinati  a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato  diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo  dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
se  nel  periodo  di  imposta  in  cui si verifica una delle predette
ipotesi  vengono  acquisiti  beni  della  stessa  categoria di quelli
agevolati,  il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo
non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede
i  costi  delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria  le  disposizioni  precedenti  si  applicano anche se non
viene  esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva
dall'applicazione  del presente comma e' versato entro il termine per
il  versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo
d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
   8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze, di concerto
con  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica   e  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  da  emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni
per   l'effettuazione  delle  verifiche  necessarie  a  garantire  la
corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da
effettuare  dopo  almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di
imposta,  sono  altresi'  finalizzate alla valutazione della qualita'
degli   investimenti   effettuati,   anche   al   fine   di  valutare
l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri strumenti
aventi analoga finalita'.
 
          Note all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 87, paragrafo 3, del
          Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea  ed  atti
          allegati,  ratificato  con  legge 14 ottobre 1957, n. 1203,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 dicembre 1957, n.
          317, s.o.:
              "3.  Possono  considerarsi  compatibili  con il mercato
          comune:
                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche'
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,   che  delibera  a maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.".
              - Il  Trattato  di  Amsterdam  che modifica il Trattato
          sull'Unione   europea,   i  trattati  che  istituiscono  le
          Comunita'  europee  ed alcuni atti connessi, con allegato e
          protocolli,  fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e' stato
          ratificato  dalla  legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155, s.o.
              -  Si  riporta  il  testo degli artt. 67 e 68 del testo
          unico  delle  imposte sui redditi approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'
          citato nelle note all'articolo 2:
              "Art.  67  (Ammortamento  dei  beni materiali). - 1. Le
          quote   di   ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali
          strumentali  per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
          partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
              2.  La  deduzione  e' ammessa in misura non superiore a
          quella  risultante  dall'applicazione al costo dei beni dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla
          meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
          per  categorie  di beni omogenei in base al normale periodo
          di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
              3.  La  misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
          beni  rispetto  a  quella  normale  del  settore. La misura
          stessa   puo'   essere   elevata  fino  a  due  volte,  per
          ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
          entrati   in   funzione  per  la  prima  volta  e  nei  due
          successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
          bilanci  non  sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
          sia  stata accantonata in apposita riserva che agli effetti
          fiscali  costituisce  parte  integrante  dell'ammortamento;
          nell'ipotesi  di  beni  gia'  utilizzati  da parte di altri
          soggetti,  l'ammortamento  anticipato  puo' essere eseguito
          dal  nuovo  utilizzatore  soltanto  nell'esercizio in cui i
          beni  sono  entrati  in  funzione. Con decreto del Ministro
          delle  finanze,  la  indicata  misura  massima  puo' essere
          variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un
          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
          in   particolari   processi   produttivi.   Le   quote   di
          ammortamento  stanziate  in  bilancio dopo il completamento
          dell'ammortamento  agli effetti fiscali non sono deducibili
          e  l'apposita  riserva  concorre  a  formare il reddito per
          l'ammontare  prelevato  dall'imprenditore  o distribuito ai
          soci  o  imputato  a  capitale  in eccedenza alle quote non
          dedotte.
              4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura
          inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di
          ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli
          esercizi  successivi,  fermi  restando  i  limiti di cui ai
          precedenti  commi.  Tuttavia  se l'ammortamento fatto in un
          esercizio  e'  inferiore alla meta' della misura massima il
          minore  ammontare  non  concorre  a  formare  la differenza
          ammortizzabile,  a  meno  che  non  dipenda dalla effettiva
          minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del
          settore.
              5.   In   caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora
          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
              6.  Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
          1  milione  di  lire  e'  consentita la deduzione integrale
          delle  spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in cui sono
          state sostenute.
              7.    Le    spese    di    manutenzione,   riparazione,
          ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non
          risultino  imputate  ad  incremento  del  costo dei beni ai
          quali  si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
          cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i beni materiali
          ammortizzabili  quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
          registro  dei  beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
          costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
          esercizio,  sul  costo  complessivo quale risulta alla fine
          dell'esercizio;  per i beni ceduti nel corso dell'esercizio
          la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
          ed   e'  commisurata,  per  il  cessionario,  al  costo  di
          acquisizione.  L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
          nei  cinque  esercizi  successivi.  Per  specifici  settori
          produttivi   possono  essere  stabiliti,  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  diversi  criteri  e modalita' di
          deduzione.  Resta  ferma la deducibilita' nell'esercizio di
          competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
          terzi  per  la  manutenzione  di  determinati beni, del cui
          costo  non  si  tiene conto nella determinazione del limite
          percentuale sopra indicato.
              8.  Per  i  beni  concessi  in locazione finanziaria le
          quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio
          nella  misura risultante dal relativo piano di ammortamento
          finanziario  e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la
          deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e'
          ammessa  a  condizione  che la durata del contratto non sia
          inferiore  a  otto  anni,  se  questo  ha  per oggetto beni
          immobili,   e   alla  meta'  del  periodo  di  ammortamento
          corrispondente  al coefficiente stabilito a norma del comma
          2,   in  relazione  all'attivita'  esercitata  dall'impresa
          stessa,  se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo
          stesso  decreto  previsto  dal  comma  3, il Ministro delle
          finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della
          meta',  la  predetta  durata  minima  dei contratti ai fini
          della    deducibilita'    dei    canoni,    qualora   venga
          rispettivamente  diminuita  o  aumentata  la misura massima
          dell'ammortamento  di  cui  al secondo periodo del medesimo
          comma 3.
              8-bis. (Comma abrogato).
              8-ter. (Comma abrogato).
              9.  Per  le  aziende  date in affitto o in usufrutto le
          quote  di ammortamento sono deducibili nella determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
              10.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni mobili
          adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
          personale     o     familiare     dell'imprenditore    sono
          ammortizzabili,  o  deducibili nell'ipotesi di cui al comma
          6,  nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
          deducibili  i  canoni  di locazione, anche finanziaria e di
          noleggio  e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per
          gli  immobili  utilizzati  promiscuamente e' deducibile una
          somma  pari  al  50 per cento della rendita catastale o del
          canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il
          contribuente   non   disponga  di  altro  immobile  adibito
          esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
              10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
          anche  finanziaria  o  di  noleggio e le spese di impiego e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
          soggette  alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.  641,  sono deducibili nella misura del 50 per cento. La
          percentuale  di cui al precedente periodo e' elevata al 100
          per  cento  per gli oneri relativi ad impianti di telefonia
          fissa  installati all'interno dei veicoli utilizzati per il
          trasporto    di   merci   da   parte   delle   imprese   di
          autotrasporto.".
              "Art.  68  (Ammortamento  di beni immateriali). - 1. Le
          quote   di   ammortamento   del   costo   dei   diritti  di
          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti
          industriali,  dei processi, formule e informazioni relativi
          ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
          scientifico  sono  deducibili  in misura non superiore a un
          terzo  del  costo;  quelle  relative  al  costo  dei marchi
          d'impresa  sono  deducibili  in  misura non superiore ad un
          decimo del costo.
              2.  Le  quote  di ammortamento del costo dei diritti di
          concessione  e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
          bilancio  sono  deducibili  in  misura  corrispondente alla
          durata  di  utilizzazione  prevista  dal  contratto o dalla
          legge.
              3.  Le  quote  di ammortamento del valore di avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un decimo del valore stesso.
              4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo
          67.".
              -  Il  decreto  del  Ministro delle finanze 31 dicembre
          1988,  recante: "Coefficienti di ammortamento del costo dei
          beni  materiali  strumentali  impiegati  nell'esercizio  di
          attivita'  commerciali,  arti  e  professioni",  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  2 febbraio  1989,  n. 27, s.o.,
          all'art.  1  reca:  "1.  E approvata l'allegata tabella dei
          coefficienti  di  ammortamento del costo dei beni materiali
          per l'esercizio dell'impresa, ai sensi e per gli effetti di
          cui  all'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917".
              - Il  Regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio del
          21 giugno  1999  recante  disposizioni  generali  sui Fondi
          strutturali  e'  pubblicato  nella Gazzetta ufficiale delle
          Comunita' europee n. L161 del 26 giugno 1999.
              - Per  il  testo  dell'art.  1  del decreto legislativo
          18 dicembre   1997,  n.  466,  cosi'  come  modificato  dal
          presente articolo, si rimanda alle note all'art. 6.
              - Per  il  testo  dell'art.  63  del  testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle
          note all'art. 7.
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' gia'
          citato nelle note all'art. 2.