Art. 7.
  1.  Nell'articolo  442,  comma  2,  ultimo  periodo,  del codice di
procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi
riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.
  2.  All'articolo  442,  comma 2, del codice di procedura penale, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con
isolamento  diurno,  nei  casi  di  concorso  di  reati  e  di  reato
continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo.".
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  442 del codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione
          19 gennaio 2001, n. 4.
              "Art.  442  (Decisione). - 1. Terminata la discussione,
          il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
              1-bis.  Ai fini della deliberazione il giudice utilizza
          gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma
          2,  la  documentazione  di  cui all'art. 419, comma 3, e le
          prove assunte nell'udienza.
              2.  In  caso  di  condanna,  la  pena  che  il  giudice
          determina   tenendo   conto  di  tutte  le  circostanze  e'
          diminuita   di   un  terzo.  Alla  pena  dell'ergastolo  e'
          sostituita  quella  della  reclusione  di anni trenta. Alla
          pena  dell'ergastolo  con  isolamento  diurno,  nei casi di
          concorso  di  reati  e di reato continuativo, e' sostituita
          quella dell'ergastolo.
              3.  La  sentenza e' notificata all'imputato che non sia
          comparso.
              4. Si applica la disposizione dell'art. 426 comma 2.".