Art. 8.
((  1.  Nei  processi  penali in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, nei casi in cui e' applicabile o e' stata
applicata  la  pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se e' stata
formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di
cui  al  comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000,
n.  82,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n.
144,  l'imputato  puo'  revocare  la  richiesta nel termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto.  In  tali casi il procedimento riprende secondo il
rito  ordinario  dallo  stato  in  cui si trovava allorche' era stata
fatta  la  richiesta.  Gli  atti di istruzione eventualmente compiuti
sono  utilizzabili  nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice
di procedura penale.
  2.  Quando  per  effetto  dell'impugnazione  del pubblico ministero
possono  essere  applicate  le  disposizioni  di  cui all'articolo 7,
l'imputato  puo'  revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine
di  trenta  giorni  dalla  conoscenza  dell'impugnazione del pubblico
ministero  o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
nel  termine  di  trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le
disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni
del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge
          7  aprile  2000,  n.  82 (Modificazioni alla disciplina dei
          termini  di  custodia  cautelare  nella  fase  del giudizio
          abbreviato)  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5
          giugno 2000, n. 144.
              "Art.  4-ter.  -  1.  Salvo  quanto  previsto dai commi
          seguenti,  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  438 e
          seguenti  del  codice di procedura penale come modificate o
          sostituite  dalla  legge  16  dicembre  1999,  n.  479,  si
          applicano  ai  processi nei quali, ancorche' sia scaduto il
          termine  per  la  proposizione  della richiesta di giudizio
          abbreviato,    non   sia   ancora   iniziata   l'istruzione
          dibattimentale  alla  data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto.
              2.  Nei  processi  penali  per reati puniti con la pena
          dell'ergastolo,  in  corso  alla  data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto e nei quali
          prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della legge 16
          dicembre  1999,  n.  479,  era  scaduto  il  termine per la
          proposizione   della   richiesta  di  giudizio  abbreviato,
          l'imputato,  nella prima udienza utile successiva alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, puo' chiedere che il processo, ai fini di
          cui  all'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale,
          sia  immediatamente  definito,  anche sulla base degli atti
          contenuti  nel  fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del
          medesimo codice.
              3.  La  richiesta  di  cui  al comma 2 e' ammessa se e'
          presentata:
                a)    nel   giudizio   di  primo  grado  prima  della
          conclusione dell'istruzione dibattimentale;
                b) nel   giudizio   di  appello,  qualora  sia  stata
          disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art.
          603 del codice di procedura penale, prima della conclusione
          della istruzione stessa;
                c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni
          di cui alle lettere a) e b).
              4.  La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente
          o  per  mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e
          autenticata  nelle  forme  previste dall'art. 583, comma 3,
          del codice di procedura penale.
              5.  Sulla  richiesta il giudice provvede con ordinanza,
          disponendo  l'acquisizione  del  fascicolo  di cui all'art.
          416, comma 2, del codice di procedura penale.
              6.  Ai  fini  della deliberazione, il giudice utilizza,
          oltre  agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5,
          le prove assunte in precedenza.
              7.  Per  quanto  non previsto nel presente articolo, si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso
          il  comma  3, e 442 del codice di procedura penale, nonche'
          l'art.   443   del   medesimo  codice  se  la  sentenza  e'
          pronunciata nel giudizio di primo grado.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  511 del codice di
          procedura penale
              "Art.  511 (Letture consentite). - 1. Il giudice, anche
          di  ufficio,  dispone  che  sia  data  lettura, integrale o
          parziale,   degli  atti  contenuti  nel  fascicolo  per  il
          dibattimento.
              2.  La  lettura di verbali di dichiarazioni e' disposta
          solo  dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che
          l'esame non abbia luogo.
              3. La lettura della relazione peritale e' disposta solo
          dopo l'esame del perito.
              4.  La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di
          querela   o   di   istanza   e'  consentita  ai  soli  fini
          dell'accertamento   della  esistenza  della  condizione  di
          procedibilita'.
              5.  In  luogo  della  lettura,  il  giudice,  anche  di
          ufficio, puo' indicare specificamente gli atti utilizzabili
          ai  fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale
          alla  loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura,
          integrale  o  parziale,  quando  si  tratta  di  verbali di
          dichiarazioni e una parte ne fa' richiesta. Se si tratta di
          altri  atti,  il  giudice  e'  vincolato  alla richiesta di
          lettura  solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto
          di essi.
              6.  La  facolta' di chiedere la lettura o l'indicazione
          degli  atti,  previsti dai commi 1 e 5, e' attribuita anche
          agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'art.
          93.".
              -  Per  il  testo dell'art. 303, comma 2, del codice di
          procedura penale si veda in note all'art. 2.