Art. 8. (( 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui e' applicabile o e' stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se e' stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato puo' revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorche' era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale. 2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato puo' revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144. "Art. 4-ter. - 1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorche' sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' chiedere che il processo, ai fini di cui all'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del medesimo codice. 3. La richiesta di cui al comma 2 e' ammessa se e' presentata: a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale; b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa; c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b). 4. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3, del codice di procedura penale. 5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale. 6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza. 7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonche' l'art. 443 del medesimo codice se la sentenza e' pronunciata nel giudizio di primo grado.". - Si riporta il testo dell'art. 511 del codice di procedura penale "Art. 511 (Letture consentite). - 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. 2. La lettura di verbali di dichiarazioni e' disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo. 3. La lettura della relazione peritale e' disposta solo dopo l'esame del perito. 4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza e' consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilita'. 5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, puo' indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa' richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice e' vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi. 6. La facolta' di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, previsti dai commi 1 e 5, e' attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'art. 93.". - Per il testo dell'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale si veda in note all'art. 2.