Art. 10.
  1.  Le  dichiarazioni  di  nascita  rese  alla  direzione sanitaria
dell'ospedale  o  della  casa  di cura in cui e' avvenuta la nascita,
unitamente  all'attestazione  di nascita, sono trasmesse in originale
all'ufficiale  dello  stato  civile  competente,  individuato a norma
dell'art.  30,  comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica,
che provvede alla loro trascrizione, conservando i documenti ricevuti
agli atti dell'ufficio.
  2.  Si  applicano  anche  per le dichiarazioni di nascita rese alla
direzione  sanitaria le disposizioni di cui all'art. 29, commi da 1 a
5 del decreto del Presidente della Repubblica.