Art. 10. 1. Le dichiarazioni di nascita rese alla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita, unitamente all'attestazione di nascita, sono trasmesse in originale all'ufficiale dello stato civile competente, individuato a norma dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, che provvede alla loro trascrizione, conservando i documenti ricevuti agli atti dell'ufficio. 2. Si applicano anche per le dichiarazioni di nascita rese alla direzione sanitaria le disposizioni di cui all'art. 29, commi da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica.