Art. 8.
  Fino  alla  data  in  cui  diverranno  operativi gli archivi di cui
all'art.   10   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  si
continuano  ad utilizzare i registri di nascita previsti dall'art. 14
del  regio decreto, come gia' formati a norma degli articoli 64, 65 e
66 dello stesso regio decreto.