Art. 9. 1. Nei registri di nascita si iscrivono le dichiarazioni e gli atti e si trascrivono per riassunto gli atti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica e si annotano gli atti di cui all'art. 49 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Nella serie A della parte prima si iscrivono le dichiarazioni di nascita ricevute dall'ufficiale dello stato civile, comprese quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica. Nella serie B della parte prima si iscrivono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, senza necessita' di provvedimenti di convalida da parte dell'autorita' giudiziaria e quelle di cui all'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica. Nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita ha avuto luogo occasionalmente. Nella serie B della parte seconda si iscrivono o si trascrivono, secondo i casi, le dichiarazioni e gli atti di cui all'art. 28, comma 1, lettere da b) a d), e di cui al comma 2, nonche' gli atti formati a norma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica. 2. Qualora il direttore della struttura che accoglie il bambino trovato, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica, anziche' recarsi di persona dinanzi all'ufficiale dello stato civile ai fini della iscrizione del relativo processo verbale nei registri di nascita, trasmette comunicazione scritta, l'ufficiale dello stato civile la trascrive nella serie B della parte seconda dei registri di nascita. Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento. Qualora, anche dopo avere esperito gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese cui, anche presumibilmente, si riferiscono le risultanze probatorie. 3. Per la redazione degli atti di nascita si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica.