Art. 9.
  1. Nei registri di nascita si iscrivono le dichiarazioni e gli atti
e  si  trascrivono  per  riassunto  gli  atti  di cui all'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica e si annotano gli atti di cui
all'art. 49 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
  Nella  serie  A  della parte prima si iscrivono le dichiarazioni di
nascita  ricevute  dall'ufficiale dello stato civile, comprese quelle
di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica.
  Nella  serie  B  della  parte  prima  si iscrivono le dichiarazioni
tardive  di  nascita  di  cui  all'art.  31, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica,  senza  necessita' di provvedimenti di
convalida  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  e  quelle  di  cui
all'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.
  Nella  serie  A  della  parte  seconda  si  trascrivono gli atti di
nascita  ricevuti dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui
la nascita ha avuto luogo occasionalmente.
  Nella  serie  B  della parte seconda si iscrivono o si trascrivono,
secondo i casi, le dichiarazioni e gli atti di cui all'art. 28, comma
1,  lettere da b) a d), e di cui al comma 2, nonche' gli atti formati
a norma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica.
  2.  Qualora  il  direttore  della struttura che accoglie il bambino
trovato,  ai  sensi  dell'art.  38  del  decreto del Presidente della
Repubblica,  anziche'  recarsi di persona dinanzi all'ufficiale dello
stato  civile  ai fini della iscrizione del relativo processo verbale
nei registri di nascita, trasmette comunicazione scritta, l'ufficiale
dello stato civile la trascrive nella serie B della parte seconda dei
registri di nascita.
  Qualora  non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo
di   nascita,  viene  indicato  come  luogo  di  nascita  quello  del
ritrovamento.
  Qualora,  anche  dopo  avere  esperito  gli  accertamenti  tecnici,
permanga  incertezza sulla precisa data della nascita, viene indicato
come  giorno  di  nascita il primo, il quindicesimo e l'ultimo giorno
del  mese  cui,  anche  presumibilmente, si riferiscono le risultanze
probatorie.
  3.  Per  la  redazione  degli  atti  di  nascita  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'art.  29  del decreto del Presidente della
Repubblica.