Art. 10
    (Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del
    decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)
   1.  L'articolo  14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992,
n.  333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359,  si  applica  alle sole concessioni la cui titolarita' sia stata
conseguita  per  effetto della trasformazione di precedenti riserve o
diritti  di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e
alle concessioni di cui erano gia' titolari, con esclusione di quelle
relative  ai  servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore
del  citato  decreto-legge  n.  333  del 1992, i soggetti indicati al
comma   1  del  medesimo  articolo  14,  la  cui  proroga  sia  stata
dichiarata,  alla data di entrata in vigore della presente legge, nei
prospetti   informativi   di  vendita  di  partecipazioni  dirette  o
indirette dello Stato, in Italia o all'estero.
   2.  Restano  impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre
2005,  i  diritti di societa' partecipate da regioni alle quali siano
affidate concessioni sulla base di leggi regionali.
   3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al
comma  5  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "Il Ministro
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  si  esprime
motivatamente  entro  il  termine  di  sessanta  giorni dalla data di
ricevimento  della  richiesta;  ove  il Ministro non si esprima entro
tale  termine,  la richiesta si intende accolta. Le predette societa'
sono  in  ogni  caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora
abbiano  un  numero  di  clienti finali non inferiore a un quarto del
totale  dei  clienti  finali compresi nel bacino territoriale oggetto
della richiesta".
   4.  All'articolo  14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
   "5-bis.  A  decorrere  dal  novantesimo  giorno dalla cessione, da
parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva
ai  sensi  dell'articolo  8,  comma 1, e' cliente idoneo ogni cliente
finale,  singolo  o  associato,  il cui consumo, misurato in un unico
punto  del  territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate
da  imprese  individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai
soggetti  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a
0,1  GWh.  Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo".
 
             Note all'art. 10:
                 -  Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio
          1992,  n. 333, convertito, con modificazioni, della legge 8
          agosto  1992,  n.  359  (Misure  urgenti per il risanamento
          della  finanza  pubblica),  convertito,  con  modificazioni
          dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' il seguente:
                 "Art.  14.  - 1. Con riferimento agli enti di cui al
          presente  capo  ed alle societa' da essi controllate, tutte
          le  attivita',  nonche'  i  diritti  minerari, attribuiti o
          riservati   per   legge   o   con  atti  amministrativi  ad
          amministrazioni   diverse   da   quelle   istituzionalmente
          competenti,   ad   enti   pubblici,  ovvero  a  societa'  a
          partecipazione  statale,  restano  attribuiti  a  titolo di
          concessione  ai  medesimi  soggetti che ne sono attualmente
          titolari.
                 2.   Le   concessioni   di   cui  al  comma  1  sono
          disciplinate    dalle    amministrazioni    competenti   in
          conformita'  alle  disposizioni vigenti. Ove la materia non
          sia  regolata  da  leggi  preesistenti, la disciplina sara'
          stabilita   dall'atto  di  concessione  in  conformita'  ai
          principi generali vigenti in materia.
                 3.  Le  concessioni  di  cui  al  comma 1 avranno la
          durata  massima  prevista dalle norme vigenti, comunque non
          inferiore  a  venti  anni,  con  decorrenza  dalla  data di
          entrata in vigore del presente decreto.
                 4.   Le  concessioni  di  attivita'  in  favore  dei
          soggetti  di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono
          prorogate  per  la  stessa  durata prevista dal comma 3. Le
          amministrazioni    competenti    potranno,   ove   occorra,
          modificarle o integrarle".
                 -  Il  testo  dell'art.  9,  comma  5,  del  decreto
          legislativo   16 marzo   1999,   n.  79  (Attuazione  della
          direttiva  96/1992/CE  recante  norme comuni per il mercato
          dell'energia   elettrica),   a   seguito   delle  modifiche
          apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente
          ad  ambiti  territoriali contigui, entro un anno dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, le societa'
          degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali
          possono   richiedere   al   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato di avvalersi delle procedure
          di cui al medesimo comma 3.
                 Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato  si esprime motivatamente entro il termine
          di   sessanta   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
          richiesta;  ove  il  Ministro  non  si  esprima  entro tale
          termine,  la  richiesta  si  intende  accolta.  Le predette
          societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al
          comma  3  qualora  abbiano  un numero di clienti finali non
          inferiore  a  un  quarto  del  totale  dei  clienti  finali
          compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta".
                 -  Il  testo  dell'art.  14  del gia' citato decreto
          legislativo n. 79/1999, a seguito delle modifiche apportate
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  14  (Clienti  idonei).  -  1.  Dalla  data di
          entrata  in  vigore del presente decreto hanno diritto alla
          qualifica di clienti idonei:
                   a) i   distributori,   limitatamente   all'energia
          elettrica  destinata a clienti idonei connessi alla propria
          rete;
                   b) gli    acquirenti    grossisti,   limitatamente
          all'energia  consumata  da  clienti  idonei  con  cui hanno
          stipulato contratti di vendita;
                   c) i  soggetti  cui e' conferita da altri Stati la
          capacita'  giuridica  di concludere contratti di acquisto o
          fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il
          distributore,  limitatamente  all'energia  consumata  al di
          fuori del territorio nazionale;
                   d) l'azienda  di  cui  all'art. 10 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
                 2.  Con  la  medesima  decorrenza  di cui al comma 1
          hanno  altresi'  diritto alla qualifica di clienti idonei i
          soggetti  di  seguito specificati aventi consumi annuali di
          energia   elettrica,   comprensivi  dell'eventuale  energia
          autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
                   a) ogni  cliente finale il cui consumo, misurabile
          in  un unico punto del territorio nazionale, sia risultato,
          nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;
                   b) le  imprese  costituite  in forma societaria, i
          gruppi  di  imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge
          10 ottobre   1990,   n.  287,  i  consorzi  e  le  societa'
          consortili   il   cui   consumo   sia  risultato  nell'anno
          precedente,  anche  come  somma  dei  consumi  dei  singoli
          componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30
          GWh,  i  cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2
          GWh  su  base  annua, siano ubicati, salvo aree individuate
          con    specifici    atti   di   programmazione   regionale,
          esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.
                 3.  A  decorrere  dal  1o gennaio 2000 hanno diritto
          alla qualifica di clienti idonei:
                   a) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera a),
          aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
                   b) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera b),
          aventi  consumi  non  inferiori  a  20  GWh, con dimensione
          minima di 1 GWh.
                 4.  A  decorrere  dal  1o gennaio 2002 hanno diritto
          alla qualifica di clienti idonei:
                   a) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera a),
          aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
                   b) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera b),
          aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima
          di 1 GWh;
                   c) ogni   cliente   finale   il  cui  consumo  sia
          risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun
          punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma
          dei suddetti punti di misura.
                 5.  Nel  caso  in cui il mercato dei clienti idonei,
          comprensivo  degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per
          cento  il  19 febbraio  1999, al 35 per cento il 1o gennaio
          2000,  al  40  per  cento  il  1o gennaio 2002, il Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  con
          proprio   decreto,   individua,  anche  su  proposta  delle
          Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di
          cliente   idoneo,   tenuto  anche  conto  del  processo  di
          riequilibrio del sistema tariffario.
                 5-bis.  A  decorrere  dal  novantesimo  giorno dalla
          cessione,  da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW
          di  capacita'  produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, e'
          cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il
          cui  consumo,  misurato  in  un  unico punto del territorio
          nazionale,  destinato  alle attivita' esercitate da imprese
          individuali  o  costituite  in forma societaria, nonche' ai
          soggetti   di   cui   all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno
          precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza
          cessano  di  avere  applicazione  i  commi  2, 3, 4 e 5 del
          presente articolo.
                 6.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il  gas,  con proprio decreto, in presenza di
          aperture  comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati
          individua  nuovi  limiti per l'attribuzione della qualifica
          di  cliente  idoneo,  al  fine di una maggiore apertura del
          mercato.
                 7.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il gas, con regolamento da emanare, entro tre
          anni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  individua  gli ulteriori soggetti cui attribuire,
          anche  negli  anni  successivi  al  2002,  la  qualifica di
          clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura
          del mercato.
                 8.   Sulla  base  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  i  clienti  idonei autocertificano all'Autorita'
          per  l'energia  elettrica e il gas la propria qualifica per
          l'anno  1999.  La  medesima  Autorita' entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          stabilisce  con  proprio  provvedimento  le  modalita'  per
          riconoscere  e  verificare  la  qualifica di clienti idonei
          degli aventi diritto".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 2, del
          decreto    legislativo    3    febbraio    1993,    n.   29
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421:
                 "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".