Art. 11
            (Abuso di dipendenza economica e concorrenza)
   1.  Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192,
e' sostituito dal seguente:
   "3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza
economica  e'  nullo.  Il  giudice ordinario competente conosce delle
azioni  in  materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle
inibitorie e per il risarcimento dei danni".
   2.  Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.
192, e' aggiunto il seguente:
   "3-bis.  Ferma  restando  l'eventuale applicazione dell'articolo 3
della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  l'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato  puo',  qualora  ravvisi che un abuso di
dipendenza  economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza
e   del  mercato,  anche  su  segnalazione  di  terzi  ed  a  seguito
dell'attivazione   dei  propri  poteri  di  indagine  ed  esperimento
dell'istruttoria,   procedere   alle   diffide  e  sanzioni  previste
dall'articolo  15  della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti
dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso".
   3.  All'articolo  8  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, sono aggiunti i seguenti:
   "2-bis.  Le  imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere
attivita'  in  mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del
medesimo comma 2, operano mediante societa' separate.
   2-ter.  La  costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni
di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma
2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'.
   2-quater.  Al  fine  di  garantire pari opportunita' di iniziativa
economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a
societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui
al  comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilita'  esclusiva  in  dipendenza  delle  attivita' svolte ai
sensi  del  medesimo  comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili
tali  beni  o  servizi,  a condizioni equivalenti, alle altre imprese
direttamente concorrenti.
   2-quinquies.  Nei  casi  di  cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
l'Autorita'  esercita  i  poteri  di cui all'articolo 14. Nei casi di
accertata  infrazione  agli  articoli 2 e 3, le imprese sono soggette
alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.
   2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di
cui  al  comma  2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a lire 100 milioni".
   4.  All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
al  secondo  periodo, le parole: "in misura non inferiore all'uno per
cento  e  non  superiore  al  dieci  per cento" sono sostituite dalle
seguenti:  "fino  al dieci per cento", e le parole: "relativamente ai
prodotti  oggetto  dell'intesa  o  dell'abuso di posizione dominante"
sono soppresse.
 
             Note all'art. 11:
                 -  Il  testo dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998,
          n.  192  (Disciplina  della  subfornitura  nelle  attivita'
          produttive),  a  seguito  delle  modifiche  apportate dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  9  (Abuso  di  dipendenza economica). - 1. E'
          vietato  l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato
          di  dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei
          loro   riguardi,  una  impresa  cliente  o  fornitrice.  Si
          considera  dipendenza  economica  la  situazione in cui una
          impresa   sia   in   grado  di  determinare,  nei  rapporti
          commerciali  con  un'altra impresa, un eccessivo squilibrio
          di  diritti  e  di  obblighi.  La  dipendenza  economica e'
          valutata  tenendo  conto anche della reale possibilita' per
          la  parte  che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato
          alternative soddisfacenti.
                 2.  L'abuso  puo'  anche  consistere  nel rifiuto di
          vendere  o  nel  rifiuto  di comprare, nella imposizione di
          condizioni   contrattuali   ingiustificatamente  gravose  o
          discriminatorie,   nella   interruzione   arbitraria  delle
          relazioni commerciali in atto.
                 3.  Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso
          di  dipendenza  economica  e'  nullo.  Il giudice ordinario
          competente  conosce  delle  azioni  in  materia di abuso di
          dipendenza  economica,  comprese quelle inibitorie e per il
          risarcimento dei danni.
                 3-bis.   Ferma   restando  l'eventuale  applicazione
          dell'art.   3   della   legge   10 ottobre  1990,  n.  287,
          l'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato puo',
          qualora  ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia
          rilevanza  per  la  tutela della concorrenza e del mercato,
          anche    su    segnalazione   di   terzi   ed   a   seguito
          dell'attivazione   dei   propri   poteri   di  indagine  ed
          esperimento  dell'istruttoria,  procedere  alle  diffide  e
          sanzioni  previste  dall'art. 15 del legge 10 ottobre 1990,
          n.  287,  nei  confronti  dell'impresa  o delle imprese che
          abbiano commesso detto abuso".
                 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 della legge 10
          ottobre 1990, n. 287:
                 "Art.  3  (Abuso  di  posizione  dominante). - 1. E'
          vietato  l'abuso  da  parte  di  una  o piu' imprese di una
          posizione  dominante all'interno del mercato nazionale o in
          una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
                   a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di
          acquisto,   di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente gravose;
                   b) impedire  o limitare la produzione, gli sbocchi
          o  gli  accessi  al  mercato,  lo  sviluppo  tecnico  o  il
          progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
                   c) applicare  nei  rapporti  commerciali con altri
          contraenti    condizioni    oggettivamente    diverse   per
          prestazioni  equivalenti,  cosi'  da  determinare  per essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
                   d) subordinare   la   conclusione   dei  contratti
          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
          prestazioni  supplementari  che,  per loro natura e secondo
          gli  usi  commerciali,  non  abbiano alcuna connessione con
          l'oggetto dei contratti stessi".
                 -  Il testo dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990,
          n.  287  (Norme  per  la  tutela  della  concorrenza  e del
          mercato),  a  seguito delle modifiche apportate dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
                 "Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). -
          1.  Le  disposizioni  contenute  nei precedenti articoli si
          applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o
          a prevalente partecipazione statale.
                 2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non
          si  applicano  alle imprese che, per disposizioni di legge,
          esercitano  la  gestione  di servizi di interesse economico
          generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
          per  tutto  quanto  strettamente  connesso  all'adempimento
          degli specifici compiti loro affidati.
                 2-bis.  Le  imprese  di  cui  al  comma  2,  qualora
          intendano  svolgere  attivita' in mercati diversi da quelli
          in  cui  agiscono  ai  sensi  del medesimo comma 2, operano
          mediante societa' separate.
                 2-ter.  La costituzione di societa' e l'acquisizione
          di  posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati
          diversi  di  cui  al comma 2-bis sono soggette a preventiva
          comunicazione all'Autorita'.
                 2-quater.  Al fine di garantire pari opportunita' di
          iniziativa  economica, qualora le imprese di cui al comma 2
          rendano  disponibili  a  societa'  da  esse  partecipate  o
          controllate  nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni
          o   servizi,   anche   informativi,   di   cui  abbiano  la
          disponibilita'  esclusiva  in  dipendenza  delle  attivita'
          svolte  ai  sensi  del medesimo comma 2, esse sono tenute a
          rendere  accessibili  tali  beni  o  servizi,  a condizioni
          equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
                 2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e
          2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'art. 14.
          Nei  casi  di  accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le
          imprese  sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di
          cui all'art. 15.
                 2-sexies.  In  caso  di violazione degli obblighi di
          comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la
          sanzione   amministrativa   pecuniaria   fino  a  lire  100
          milioni".
                 -  Il  testo dell'art. 15 della gia' citata legge n.
          287/1990,  a  seguito delle modifiche apportate dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  15  (Diffide  e  sanzioni). - 1. Se a seguito
          dell'istruttoria  di  cui  all'art.  14 l'Autorita' ravvisa
          infrazioni  agli  articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
          enti   interessati  il  termine  per  l'eliminazione  delle
          infrazioni  stesse.  Nei  casi  di infrazioni gravi, tenuto
          conto   della  gravita'  e  della  durata  dell'infrazione,
          dispone    inoltre    l'applicazione    di   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  al  dieci  per  cento del
          fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
          esercizio  chiuso  anteriormente  alla  notificazione della
          diffida,  determinando  i  termini  entro i quali l'impresa
          deve procedere al pagamento della sanzione.
                 2.  In caso di inottemperanza alla diffida di cui ai
          comma  1,  l'Autorita'  applica  la sanzione amministrativa
          pecuniaria  fino  al  dieci per cento del fatturato ovvero,
          nei  casi  in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
          comma  1,  di  importo minimo non inferiore al doppio della
          sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
          cento   del   fatturato   come   individuato  al  comma  1,
          determinando   altresi'   il  termine  entro  il  quale  il
          pagamento  della  sanzione deve essere effettuato. Nei casi
          di  reiterata  inottemperanza  l'Autorita' puo' disporre la
          sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni".