Art. 12.
                  Consenso informato del ricevente
  Il  ricevente  la  trasfusione  di sangue o di emocomponenti e/o la
somministrazione  di  emoderivati, preventivamente informato che tali
procedure possono non essere comunque esenti da rischio, e' tenuto ad
esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso.