Art. 14.
                         Richiesta di sangue
  1.  La  richiesta  di  sangue  e/o  di emocomponenti, contenente le
generalita'  del  paziente  e  l'indicazione  alla  trasfusione, deve
essere  firmata dal medico su apposito modulo fornito dalla struttura
trasfusionale  o  su  propria  carta  intestata  o  su  quella  della
struttura di degenza del ricevente.
  2. La predetta richiesta deve essere accompagnata da un campione di
sangue  del ricevente di quantita' non inferiore a 5 ml; per pazienti
pediatrici possono essere accettati volumi inferiori.
  3.  Il  campione  deve essere raccolto in provetta sterile entro 72
ore  precedenti  la trasfusione, contrassegnato in modo da consentire
l'identita'  del  soggetto  cui appartiene e firmato dal responsabile
del prelievo.
  4.  Qualora da un ritardo della trasfusione possa derivare pericolo
di  vita  per  il  paziente,  deve  essere  seguita,  ai  fini  della
distribuzione e assegnazione del sangue, la procedura predisposta dal
responsabile della struttura trasfusionale per i casi di urgenza e di
emergenza.