Art. 14. Richiesta di sangue 1. La richiesta di sangue e/o di emocomponenti, contenente le generalita' del paziente e l'indicazione alla trasfusione, deve essere firmata dal medico su apposito modulo fornito dalla struttura trasfusionale o su propria carta intestata o su quella della struttura di degenza del ricevente. 2. La predetta richiesta deve essere accompagnata da un campione di sangue del ricevente di quantita' non inferiore a 5 ml; per pazienti pediatrici possono essere accettati volumi inferiori. 3. Il campione deve essere raccolto in provetta sterile entro 72 ore precedenti la trasfusione, contrassegnato in modo da consentire l'identita' del soggetto cui appartiene e firmato dal responsabile del prelievo. 4. Qualora da un ritardo della trasfusione possa derivare pericolo di vita per il paziente, deve essere seguita, ai fini della distribuzione e assegnazione del sangue, la procedura predisposta dal responsabile della struttura trasfusionale per i casi di urgenza e di emergenza.