Art. 15.
                    Identificazione del ricevente
  1.  Presso  ogni  struttura trasfusionale deve essere adottato, per
ciascuna  unita'  di  sangue  e/o  di  emocomponenti  distribuita, un
sistema  di  sicuro riconoscimento del ricevente cui la stessa unita'
e' stata assegnata con l'indicazione se siano state eseguite le prove
di compatibilita'.
  2.  Ogni  unita'  di  sangue  e/o  di emocomponenti, all'atto della
distribuzione,  deve  essere  accompagnata  dal modulo di trasfusione
recante i dati del ricevente, la cui identita' deve essere verificata
immediatamente prima della trasfusione.
  3.  La struttura trasfusionale deve essere formalmente informata in
caso di manifestazione avversa correlata alla terapia trasfusionale.