Art. 15. Identificazione del ricevente 1. Presso ogni struttura trasfusionale deve essere adottato, per ciascuna unita' di sangue e/o di emocomponenti distribuita, un sistema di sicuro riconoscimento del ricevente cui la stessa unita' e' stata assegnata con l'indicazione se siano state eseguite le prove di compatibilita'. 2. Ogni unita' di sangue e/o di emocomponenti, all'atto della distribuzione, deve essere accompagnata dal modulo di trasfusione recante i dati del ricevente, la cui identita' deve essere verificata immediatamente prima della trasfusione. 3. La struttura trasfusionale deve essere formalmente informata in caso di manifestazione avversa correlata alla terapia trasfusionale.