Art. 17. Unita' non utilizzate 1. Qualora l'unita' di sangue o di emocomponente richiesta non venga utilizzata, il richiedente deve provvedere alla restituzione della stessa alla struttura trasfusionale fornitrice nel piu' breve tempo possibile. 2. L'unita' restituita deve essere accompagnata da una documentazione attestante la sua integrita' e l'osservanza dei protocolli stabiliti dal responsabile della struttura trasfusionale relativamente alla sua conservazione e trasporto.