Art. 17.
                        Unita' non utilizzate
  1.  Qualora  l'unita'  di  sangue  o di emocomponente richiesta non
venga  utilizzata,  il  richiedente deve provvedere alla restituzione
della  stessa  alla struttura trasfusionale fornitrice nel piu' breve
tempo possibile.
  2.   L'unita'   restituita   deve   essere   accompagnata   da  una
documentazione  attestante  la  sua  integrita'  e  l'osservanza  dei
protocolli  stabiliti  dal responsabile della struttura trasfusionale
relativamente alla sua conservazione e trasporto.