Art. 6.
        Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
  1.  Entro  il  quinto giorno; successivo alla data di pubblicazione
del  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono
trasmettere messaggi politici autogestiti:
    a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede
dell'emittente,   di   cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero
telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento,
che  puo'  essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente,
concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del
materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche
utilizzare  i  modelli  MAG/1/EC,  con riferimento alle consultazioni
elettorali  comunali,  e  MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni
elettorali  provinciali, resi disponibili nel sito web dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
    b) inviano,  anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  il  documento  di  cui alla lettera a), nonche'
possibilmente  con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva   del   documento   stesso  con  riguardo  al  numero  dei
contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo
fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con
riferimento  alle  consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con
riferimento   alle   consultazioni   elettorali   provinciali,  resi;
disponibili  sul  predetto  sito  web  dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.
  2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  fino  al giorno precedente la data di
presentazione  delle  candidature,  i soggetti politici interessati a
trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle emittenti e alla
stessa  Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo
telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e
i  relativi  recapiti,  la  durata dei messaggi. A tale fine, possono
essere  anche  utilizzati  i  modelli  MAG/3/EC, con riferimento alle
consultazioni  elettorali comunali, e MAG/3 /EP, con riferimento alle
consultazioni  elettorali  provinciali, resi disponibili sul predetto
sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.