Art. 7. Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti 1. La collocazione dei messaggi all' interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa. 2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettar il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.