Art. 7.
      Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti
  1.   La   collocazione   dei  messaggi  all'  interno  dei  singoli
contenitori  previsti  per il primo giorno avviene con sorteggi unici
nella  sede  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla
presenza di un funzionario della stessa.
  2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene
determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto
all'interno  di ciascun contenitore, in modo da rispettar il criterio
di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.