Art. 10.
                            Norme finali
    1. L'art. 57, comma 3 del CCNL viene cosi' sostituito:
    "3.   A   decorrere   dal  1  novembre  1998  al  personale  gia'
appartenente  alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato dall'area
A dal 1 gennaio 1998 e' attribuito il trattamento economico tabellare
iniziale della ex III qualifica funzionale".
                       DICHIARAZIONE CONGIUNTA
    In   relazione  ai  processi  di  razionalizzazione  del  settore
produttivo  e  commerciale  con particolare riferimento alle sedi ove
prestano  servizio  i  dipendenti  collocati nel ruolo provvisorio ad
esaurimento  del Ministero delle finanze e distaccati temporaneamente
presso  l'Ente  tabacchi  italiani,  l'amministrazione  valutera'  la
possibilita'  di  stipulare  convenzioni  ex  art.  43 della legge n.
449/1997,  nel  caso in cui il suindicato Ente richieda un incremento
della  produzione  che  comporti  prestazioni  aggiuntive  rispetto a
quelle compensabili con il Fondo unico di amministrazione.
                    ---->  Vedere tabella  <----