Art. 10. Norme finali 1. L'art. 57, comma 3 del CCNL viene cosi' sostituito: "3. A decorrere dal 1 novembre 1998 al personale gia' appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato dall'area A dal 1 gennaio 1998 e' attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale". DICHIARAZIONE CONGIUNTA In relazione ai processi di razionalizzazione del settore produttivo e commerciale con particolare riferimento alle sedi ove prestano servizio i dipendenti collocati nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccati temporaneamente presso l'Ente tabacchi italiani, l'amministrazione valutera' la possibilita' di stipulare convenzioni ex art. 43 della legge n. 449/1997, nel caso in cui il suindicato Ente richieda un incremento della produzione che comporti prestazioni aggiuntive rispetto a quelle compensabili con il Fondo unico di amministrazione. ----> Vedere tabella <----