Art. 6.
                   Aumenti della retribuzione base
    1.  Gli  stipendi  tabellari  di  cui  all'art.  61 del CCNL sono
incrementati   delle  misure  mensili  lorde  indicate  nell'allegata
tabella A alle scadenze ivi previste.
    2.  Gli  importi  annui degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione  del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite
dalla allegata tabella B.