Art. 6. Aumenti della retribuzione base 1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 61 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.