Art. 9. Fondo unico di amministrazione 1. Il Fondo di cui all'art. 65, comma 1, lettera A) del CCNL viene incrementato come segue: m) risorse del Fondo unico di amministrazione gia' utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 56 del CCNL, nonche' gli sviluppi economici e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell' amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito; n) i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera G), punto 20-ter, della legge n. 488/1999; o) importo pari a L. 11.000 pro-capite mensili per dodici mensilita' a decorrere dal 1 gennaio 2001. 2. Il quart'ultimo alinea del comma 1 lettera A) dell'art. 65 viene integrato come segue: g) risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilita) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.