Art. 9.
                   Fondo unico di amministrazione
    1.  Il  Fondo  di  cui  all'art. 65, comma 1, lettera A) del CCNL
viene incrementato come segue:
      m) risorse  del  Fondo unico di amministrazione gia' utilizzate
per  finanziare  le  progressioni economiche verticali all'interno di
ciascuna  area funzionale ai sensi dell'art. 56 del CCNL, nonche' gli
sviluppi  economici  e  riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'
amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di
cessazione  dal  servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale
che ne ha usufruito;
      n) i   risparmi  derivanti  dalla  riduzione  di  personale  in
applicazione  dell'art.  20, comma 1, lettera G), punto 20-ter, della
legge n. 488/1999;
      o) importo  pari  a  L.  11.000  pro-capite  mensili per dodici
mensilita' a decorrere dal 1 gennaio 2001.
    2.  Il  quart'ultimo  alinea  del comma 1 lettera A) dell'art. 65
viene integrato come segue:
      g) risorse  pari  all'importo  dei  risparmi sulla retribuzione
individuale  di  anzianita' (comprese le eventuali maggiorazioni e la
quota  di  tredicesima mensilita) in godimento del personale comunque
cessato  dal  servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2000. Per l'anno in
cui  avviene  la  cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun
dipendente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della RIA
in  godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima
mensilita',   le  frazioni  di  mese  superiore  a  quindici  giorni.
L'importo  accantonato  confluisce,  in via permanente, nel Fondo con
decorrenza  dall'anno  successivo  alla  cessazione  dal  servizio in
misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.