Art. 10 (R)
            Forma ed efficacia del documento informatico

  1.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con  firma  digitale,
redatto  in  conformita'  alle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma  2  e  per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui
all'articolo  9,  comma  4,  soddisfa il requisito legale della forma
scritta  e  ha  efficacia  probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del
Codice civile.
  2.  Gli  obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle finanze.
  3.  Il  documento  informatico,  sottoscritto con firma digitale ai
sensi  dell'articolo  23,  ha efficacia di scrittura privata ai sensi
dell'articolo  2702  del  Codice  civile. 4. Il documento informatico
redatto  in  conformita'  alle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma  2  soddisfa  l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti
del  Codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o
regolamentare.
 
          Nota all'art. 10:

             -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2712 del
          Codice civile:
             "Art.  2712 (Riproduzioni meccaniche.) - Le riproduzioni
          fotografiche    o    cinematografiche,   le   registrazioni
          fonografiche  e,  in  genere,  ogni  altra rappresentazione
          meccanica  di fatti e di cose formano piena prova dei fatti
          e  delle  cose rappresentate, se colui contro il quale sono
          prodotte  non  ne disconosce la conformita' ai fatti o alle
          cose medesime".

             -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2702 del
          Codice civile:
             "Art.  2702  (Efficacia  della  scrittura privata ) - La
          scrittura, fino a querela di falso, della provenienza delle
          dichiarazioni  da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il
          quale   la   scrittura   e'   prodotta   ne   riconosce  la
          sottoscrizione,  ovvero se questa e' legalmente considerata
          come riconosciuta".

             -  Si  trascrive il testo vigente dell'articolo 2214 del
          Codice civile:
             "Art.   2214   (Libri   obbligatori  e  altre  scritture
          contabili).   L'imprenditore   che   esercita  un'attivita'
          commerciale  deve tenere il libro giornale e il libro degli
          inventari.
             Deve  altresi'  tenere  le  altre  scritture  che  siano
          richieste  dalla  natura  e dalle dimensioni dell'impresa e
          conservare  ordinatamente  per ciascun affare gli originali
          delle  lettere,  dei  telegrammi  e delle fatture ricevute,
          nonche'  le  copie  delle  lettere,  dei telegrammi e delle
          fatture spedite.
             Le  disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
          piccoli imprenditori".