Art. 11 (R)
            Contratti stipulati con strumenti informatici
                        o per via telematica

  1.  I  contratti  stipulati  con  strumenti  informatici  o per via
telematica   mediante   l'uso   della   firma   digitale  secondo  le
disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge.
  2.  Ai  contratti  indicati  al  comma  1  si  applicano le vigenti
disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali
commerciali.