Art. 9 (R)
        Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

  1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici    delle    pubbliche    amministrazioni,   costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
  2.   Nelle  operazioni  riguardanti  le  attivita'  di  produzione,
immissione,  conservazione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati,
documenti   ed   atti   amministrativi   con  sistemi  informatici  e
telematici,  ivi  compresa  l'emanazione  degli  atti  con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i
dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
  3.  Le  pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili  per via telematica moduli e formulari elettronici validi
ad ogni effetto di legge.
  4.  Le  regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorita'   per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione
d'intesa  con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e, per
il  materiale  classificato,  con  le  amministrazioni  della difesa,
dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.