Art. 16
(Affidamento del servizio)
1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di
titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprieta'
dell'istituzione scolastica, e' affidato ad un unico istituto di
credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, in essi
compresa la "Poste italiane S.p.a", mediante apposita convenzione,
stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per
quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto,
comparate, in caso di sostanziale parita', con altri benefici
concessi dal predetto istituto, sulla base di uno schema tipo
predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le
procedure ad evidenza pubblica con modalita' che rispettino i
principi della concorrenza.
3. Resta salva la possibilita' di stipulare contratti di gestione
finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'articolo 48.