Art. 13.
                (Risoluzione del rapporto di lavoro)
   1.  L'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  36.  -  (Risoluzione  del  rapporto  di  lavoro).  -  1.  I
dipendenti  delle  aziende  di  cui  all'articolo 35 per le quali sia
stata  dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
la  situazione  di  crisi  occupazionale,  in caso di risoluzione del
rapporto  di  lavoro  per  dimissioni  nel  periodo  di godimento del
trattamento  di  integrazione  salariale, ovvero per licenziamento al
termine  del  periodo  di  integrazione  salariale  di  cui al citato
articolo  35,  hanno  diritto, in aggiunta alle normali competenze di
fine  rapporto,  ad  una  indennita'  pari  all'indennita' di mancato
preavviso  e,  per  i  giornalisti,  ad una indennita' pari a quattro
mensilita'  di  retribuzione.  I  dipendenti di cui al presente comma
sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni".